Il quesito
In merito alla movimentazione dei carichi non riesco a comprendere chi debba essere sottoposto a sorveglianza Sanitaria. La mia interpretazione è stata che il personale che sollevava oltre un certo peso dovesse essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e quindi, per ovviare al problema, avevo pensato di ridurre il carico per ogni lavoratore.
Potrebbe darmi qualche delucidazione in merito?
Secondo l’Esperto
Si può sicuramente affermare che – in linea di massima – l’utente non ha commesso errori di valutazione nel ridurre il peso del carico.
Salvo che la riduzione del peso non è però la sola variabile che deve essere considerata. Infatti, nel Titolo V, capo 1, art. 168 del D.Lgs. 81/2008 si stabilisce in modo chiaro che “il Datore di Lavoro adotta le misure organizzative necessarie… per evitare la necessità di una movimentazione manuale e… qualora non sia possibile evitarla, adotta le misure organizzative necessarie…”, tenendo conto di un allegato (XXXIII) che specifica gli elementi di riferimento (caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, fattori individuali). Per “parametrare” in modo esatto il rischio (tenendo conto anche degli elementi di riferimento) e definire quindi le condizioni di “rischio accettabile” si ricorre in generale ad appositi algoritmi o formule che vengono applicate a seconda della tipologia delle sforzo (es.: spinta= modello di Snook e Ciriello, movimentazione pazienti= metodo MAPO, sollevamenti= metodo NIOSH).
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