Ratificata la Convenzione OIL su violenza e molestie sul lavoro: cos’è e cosa cambia?

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Entra in vigore ufficialmente dal 29 ottobre 2022 la Convenzione ILO OIL 190/2019, la prima norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Lo riporta ilo Ministero degli Affari Esteri in Gazzetta Ufficiale con Comunicato del 25 novembre 2022.

La Convenzione definisce un quadro organico di intervento e offre un’opportunità unica per un futuro del lavoro basato sulla dignità e il rispetto e per garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

Nel nostro ordinamento la Convenzione è stata ratificata con Legge 4/2021 e a fine ottobre è stato concluso in via ufficiale il processo di ratifica. Nel Novembre 2022 invece si è perfezionata l’entrata in vigore della Convenzione.

Di seguito le ultime News sulla Convenzione, i suoi contenuti, gli obblighi ed i soggetti coinvolti.

NEWS! Convenzione OIL 190/2019 sulla violenza/molestie sul lavoro: completata la ratifica dell’Italia (novembre 2021)

Il 29 ottobre il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha concluso il processo di ratifica e adesione alla Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro: “un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società. È il frutto di un’intensa cooperazione tripartita, basata sul dialogo sociale di cui l’ILO è il principale interprete su scala globale, e di cui il Governo italiano sarà attento interprete nella realizzazione concreta della Convenzione”.

il Direttore Generale dell’ILO ha dichiarato: “La ratifica del Governo italiano rappresenta un passo importante per rafforzare le misure adottate a livello nazionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza e le molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione ILO n. 190 e la relativa Raccomandazione rappresentano degli strumenti fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il quadro fornito da questi strumenti identifica delle protezioni importanti per i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto nel contesto della pandemia di COVID-19.  Inoltre, la Convenzione svolge un ruolo chiave per plasmare una ripresa incentrata sulla persona che contrasti le ingiustizie esistenti e dia vita ad una nuova e migliore normalità, libera da violenza e molestie”.

Violenza e molestie sul luogo di lavoro: la Legge di ratifica 4/2021 in Gazzetta

In Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021 è stata pubblicata la LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4 che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale OIL.

La Convenzione prevede che ciascun Membro si impegni ad adottare leggi e regolamenti (e sistemi di verifica e controllo) che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere e rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro.

La Convenzione OIL 190/2019

La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere.

 Tale definizione si riferisce a “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”. La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti/e, gli individui che svolgono il ruolo o l’attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane.

Convenzione ILO sulla violenza e molestie sul lavoro: cosa prevede?

La Convenzione richiede agli Stati membri di adottare, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, un approccio inclusivo e sensibile al genere per prevenire e contrastare la violenza e le molestie, attraverso azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione.

Riconosce il ruolo e le funzioni differenti, ma complementari, dei governi, datori di lavoro e lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, tenendo in considerazione la diversa natura e entità delle loro responsabilità. Tali strumenti internazionali del lavoro costituiscono segni tangibili del perdurante valore e della forza del dialogo sociale e del tripartitismo, inteso come metodo essenziale per dare concreta attuazione a tali strumenti a livello nazionale.

Convenzione OIL in materia di violenze e molestie di genere: quali diritti tutelare nel mondo del lavoro?

I Membri della Convenzione (fra cui l’Italia) devono impegnarsi a garantire misure che promuovino:

  • libertà di associazione;
  • effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva;
  • eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
  • effettiva abolizione del lavoro minorile;
  • eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione;
  • promozione del lavoro dignitoso.

Gli obiettivi della Convenzione OIL 2019

La Convenzione ha come obiettivo il riconoscimento di un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, riconosciute come in grado di costituire un abuso o una violazione dei diritti umani: la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso, si legge nei Considerando della Convenzione che ulteriormente specifica come i Membri della Convenzione abbiano l’importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e così tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle in quanto “la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona si legge in un altro passaggio, e “influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro”.

Cosa si intende per violenza e molestie?

In base alla Convenzione (art. 1) l’espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere.

Cosa si intende per violenze o molestie di genere?

L’espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Quali soggetti vengono tutelati dalla Convenzione?

La Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Quando si intende una violenza o molestia realizzata nel luogo di lavoro?

La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

  • nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
  • in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
  • durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
  • a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
  • durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Quali sono gli impegni che le Parti della Convenzione devono ora rispettare?

In base all’art.4 i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie e sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

Quali azioni concrete vanno messe in atto per contrastare violenze e molestie sul lavoro?

In base alla Convenzione i Membri devono includere (art.4):

  • il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
  • la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
  • l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
  • l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
  • la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
  • l’istituzione di misure sanzionatorie;
  • lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
  • la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

Inoltre (art. 5) devono rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Luoghi di lavoro: quali azioni vanno messe in campo per la prevenzione e controllo di violenze e molestie?

In base alla Convenzione (art.9) ogni Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (compresi la violenza e le molestie di genere) e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

  • l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;
  • l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;
  • l’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati.

In che modo erogare le informazioni e la formazione per i lavoratori?

La Convenzione prevede che ciò avvenga con modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro.

Qual è il ruolo delle organizzazioni di categoria?

In base alla Convenzione (art.12) in un’ottica di consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

  • la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;
  • siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
  • vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

Per approfondire in materia di volenza e molestie sul lavoro

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