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Registri di esposizione: online il servizio INAIL per la trasmissione dei dati degli esposti

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INAIL oltre a segnalare l’avvio a partire dal 12 ottobre della comunicazione infortuni via SINP, segnala la semplificazione della procedura di aggiornamento dei registri di esposizione: è disponibile infatti, il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per l’istituzione e l’aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del Registro di esposizione ad agenti biologici.

La circolare n. 43 del 12 ottobre illustra le modalità di invio telematico, che rappresenta una semplificazione importante in quanto consente di rispettare, con un’unica operazione online, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’organo di vigilanza. I funzionari dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, infatti, potranno accedere al registro attraverso il portale dell’Istituto.

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I registri di esposizione ed il SINP

Il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ed il registro di esposizione ad agenti biologici sono stati istituiti per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici: il datore di lavoro ha l’obbligo di riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.
Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Con il Decreto istitutivo del SINP (DM 25 maggio 2016, n. 183) entrato in vigore formalmente il 12 ottobre 2016 e operativo dal 12/10/2017 si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U.S. in coerenza con l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262, artt. 280 e 282 T.U

La circolare INAIL n. 43 del 12 ottobre

A proposito del Servizio online per la trasmissione delle informazioni dei due Registri messo a disposizione da INAIL, nella Circolare n.43/2017 si specifica che sarà utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia“.
Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.
Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Per i titolari di posizione assicurativa territoriale

Il servizio sarà disponibile dal 12 ottobre 2017 per i datori di lavoro assicurati Inail titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da esso abilitati, nell’area dei servizi online del portale www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso dei soggetti stessi.
Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro.
Il Medico Competente, se abilitato dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online potrà inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.
Il servizio è stato integrato con il sistema di anagrafica unica dell’Istituto, consentendo di preimpostare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, al fine di agevolare i datori di lavoro nel processo di compilazione e trasmissione del Registro. Inoltre, sono state inserite funzioni di facilitazione nella selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta e inserimento della professione e mansione del lavoratore esposto. Possibile anche aggiungere le annotazioni individuali per singolo lavoratore esposto, prestante servizio per l’unità produttiva selezionata.

Redazione InSic

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