Dall’incidente alla condanna di datore di lavoro e procuratore
L’incidente era avvenuto durante le operazioni di spostamento dei pancali e di movimentazione delle balle di cellulosa, di ingente peso, e che richiedevano particolari cautele, fra cui l’impiego contemporaneo di due carrelli, uno per lo spostamento dei pallets e l’altro per la movimentazione delle balle.
In primo grado, per l’incidente erano stati dichiarati responsabili ai sensi dell’art. 589 c.p., la presidente del consiglio di amministrazione della società in qualità di datore di lavoro, ed il procuratore speciale della società con delega sulle “questioni riguardanti la sicurezza, salute ed igiene sul lavoro”, per colpa generica e violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Proposto appello da parte degli imputati, la Corte di Appello di Genova aveva assolto il procuratore speciale della società dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza, ricorreva in Cassazione la Presidente del consiglio di amministrazione della società la quale, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, sosteneva che il procuratore speciale della società non era un semplice dipendente ma aveva anche la direzione tecnica del terminal e sopraintendeva alle operazioni di immagazzinamento e rispedizione della merce. La ricorrente, datrice di lavoro, affermava inoltre, di essere del tutto estranea alle problematiche tecniche sulla gestione dei magazzini e sulla movimentazione della merce, e che il suo era un incarico meramente formale: quelle problematiche, secondo la datrice di lavoro, spettavano al procuratore speciale della società, in qualità di legale rappresentante, al quale era stata conferita anche la delega per le problematiche della sicurezza.
LA Corte di Cassazione su Delega e Procura speciale
In merito alla vicenda in esame, la Cassazione ha precisato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest’ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose. (Sez. 4, n. 37861 del 10/07/2009, dep. 25/09/2009 Rv. 245276).
Si deve dunque escludere qualsiasi confusione fra l’istituto della Delega di funzioni e quello del servizio della prevenzione e protezione, non potendosi invocare l’esonero di responsabilità del datore di lavoro dagli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, discendente soltanto da una delega eventuale, in presenza del mero servizio di prevenzione e protezione, come previsto dalla legge.
Quanto poi alla delega conferita al procuratore speciale della società, il Collegio ha confermato l’inidoneità della procura speciale rilasciata ad integrare i requisiti propri dell’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 81/ 2008, come elaborati dalla giurisprudenza formatasi già sotto il vigore della precedente disciplina, poi confluita nel suddetto Testo Unico di Sicurezza, requisiti consistenti nel trasferimento di poteri
Deliberativi;
di organizzazione;
gestione e controllo;
di riconoscimento di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Quindi, la procura in esame non è riconducibile ad una delega di funzioni, sostanziandosi nel conferimento di un incarico di consulenza esterna per “l’organizzazione di un piano operativo degli adempimento conseguenti al D.Lgs. n. 626 del 1994”, e dunque priva di quei caratteri in grado di consentire un trasferimento di funzioni dal datore di lavoro al delegato, con conseguente esonero del primo dalle responsabilità inerenti alla sua posizione di garanzia nella materia di adozione delle misure di prevenzione.
Assenza di delega e incompetenza tecnica
Chiarito dunque che non vi è stato alcun trasferimento delle competenze nella materia antinfortunistica in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, la Corte analizza l’altra doglianza della datrice di lavoro che lamentava l’assenza di proprie cognizioni specifiche sulla gestione ed organizzazione del terminale, ai fini dell’esonero da responsabilità derivanti dall’omessa adozione delle misure antinfortunistiche: nelle imprese organizzate in forma societaria, destinatario delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori è sempre il legale rappresentante dell’imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, la responsabilità penale del datore di lavoro – legale rappresentante anche nell’ipotesi che questi non svolga mansioni tecniche, in quanto è pur sempre preposto alla gestione della società.
Pertanto, il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica perché tale condizione gli impone di astenersi dall’assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale a soggetti dotati di competenze tecniche nel settore l’osservanza delle norme antinfortunistiche (Cass. sez. 3, 21.6.07 rv. 234949, sez. 3, 23.5.07 n. 24478, rv. 236955).
In Conclusione la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova che dovrà procedere a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, in quanto la precedente sentenza aveva omesso di considerare gli elementi soggettivi ed oggettivi offerti dalla ricorrente, a sostegno del loro riconoscimento Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore
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