infortunio sul lavoro

Riapertura infortunio INAIL: informazioni e pratiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

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Come effettuare una riapertura di infortunio INAIL? Nell’articolo viene delineato l’iter amministrativo nel caso di riammissione in temporanea, ovvero quando si manifesta una riacutizzazione della patologia subita a seguito dell’infortunio e per la quale il lavoratore abbia già usufruito di un periodo di inabilità temporanea assoluta.
Viene poi precisato il processo di valutazione da parte dell’Inail in merito alla eventuale riammissione in temporanea; questo nel caso in cui il lavoratore abbia percepito un indennizzo in capitale per danno biologico, ovvero un indennizzo in rendita.

In alcuni casi, il lavoratore ha necessità di sottoporsi ad ulteriori cure, anche dopo la chiusura del primo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Cosa deve fare il lavoratore per comunicare questo nuovo periodo di astensione dal lavoro e come deve fare per ottenere il riconoscimento della prestazione economica per questo nuovo periodo?

Il certificato di riammissione in temporanea: cos’è e quando chiederlo

Nel caso di astensione dal lavoro successivo alla definizione della prima inabilità temporanea assoluta, cioè successivamente alla data della prima ripresa del lavoro, il lavoratore, che incorre nuovamente in uno stato di inabilità al lavoro, dovuta a seguito dell’infortunio già denunciato, deve farsi rilasciare da un medico il relativo certificato di riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio.
Il certificato, compilato telematicamente, giunge in maniera automatica alla sede Inail competente alla trattazione del caso che, a seguito dell’arrivo della nuova certificazione, provvede a riaprire il caso già definito.
Copia della certificazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro che, in questo caso, non ha l’obbligo di presentare nuovamente la denuncia di infortunio, ma di trattare, per i profili di competenza, l’aspetto della assenza dal lavoro e la corresponsione della relativa quota di integrazione di salario spettante al lavoratore.

Riapertura infortunio INAIL: come stabilire il nuovo periodo di inabilità temporanea?

Il nuovo periodo di inabilità temporanea assoluta, in analogia a quanto fatto per il primo periodo di astensione dal lavoro, viene valutato dall’area medico-legale della sede che emette il proprio giudizio in merito alla regolarità del nuovo periodo di astensione dal lavoro.
È utile far presente che, di norma, vengono considerati indennizzabili i periodi di astensione dal lavoro per situazioni cliniche che richiedono una specifica terapia chirurgica e/o medica finalizzata al miglior recupero possibile della salute del lavoratore infortunato.

Riapertura infortunio INAIL: come stabilire l’importo per la nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea?

Qualora il suddetto periodo venga considerato regolare, l’Inail corrisponde al lavoratore, o al datore di lavoro che anticipa la retribuzione, l’importo della nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per riammissione in temporanea. Questa viene calcolata al 60% o al 75% (al 60% i primi novanta giorni ed al 75% i successivi giorni di astensione dal lavoro) calcolando il nuovo periodo di astensione cumulativamente con l’indennizzo erogato per le precedenti giornate di astensione dal lavoro.

Riapertura infortunio INAIL: riammissione in temporanea e verifica della regolarità

Qualora, invece, il nuovo periodo venga considerato non regolare, l’Inail, per le categorie di lavoratori che usufruiscono del trattamento previdenziale di malattia, segnala il caso di dubbia competenza all’Inps, così come da convenzione stipulata tra i due Istituti.

Quali casi di riammissione temporanea vengono indennizati?

Vengono riconosciuti come meritevoli di tutela e di indennizzati anche i casi di riammissione in temporanea per i quali il lavoratore abbia ricevuto la prestazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 38/2000 (indennizzo in capitale per danno biologico) ai sensi della Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57. In questa circolare, infatti, viene esplicitato il principio secondo il quale la liquidazione di un indennizzo in capitale per danno biologico non risulta incompatibile con la prestazione dovuta per la riammissione in temporanea, in quanto l’indennizzo in capitale per danno biologico ristora il danno alla salute in sé e per sé considerato, mentre l’altra prestazione risulta di carattere patrimoniale in quanto copre la perdita di guadagno per la relativa astensione dal lavoro.

Quali casi di riammissione temporanea non vengono indennizati?

Vengono respinti e segnalati all’Inps per competenza i casi di riammissione in temporanea per i quali l’Inail abbia già riconosciuto postumi indennizzabili in rendita per incompatibilità tra le due prestazioni. Il motivo consiste nella natura economica della rendita che risulta essere sia di carattere di ristoro del danno subito, sia di carattere patrimoniale, cioè tendente ad integrare l’eventuale perdita di guadagno che potrebbe verificarsi in futuro a causa dell’evento subito.
L’unica eccezione alla suddetta regola quando l’Inail accoglie la riammissione in temporanea è rappresentata dall’ipotesi in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa e/o per il recupero dell’integrità psico-fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 89 del T.U. infortuni (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Pertanto, in questo ultimo caso la riammissione in temporanea potrà essere liquidata dall’Inail anche in presenza di una rendita percepita dal lavoratore assicurato, mentre per i casi in cui queste speciali cure mediche e/o chirurgiche non vengano ritenute utili o necessarie dall’area medico-legale della sede, il periodo di astensione dal lavoro deve essere segnalato, come detto, all’Inps per competenza.

Riammissione temporanea e integraazione della rendita diretta: cos’è e come ottenerla?

I casi di riammissione in temporanea, segnalati ai sensi dell’art. 89 del T.U. infortuni, danno diritto alla erogazione di una particolare prestazione economica cosiddetta integrazione della rendita diretta, soggetta alle ritenute previdenziali di legge, al pari della indennità giornaliera per inabilità assoluta.

Gli ulteriori requisiti per ottenere questa prestazione, in aggiunta alla necessità e l’utilità di cure al fine del recupero dell’attitudine al lavoro e dell’integrità psico-fisica precedentemente menzionati, sono la titolarità della rendita diretta e la richiesta della prestazione entro i termini revisionali di legge della rendita stessa (10 anni per gli infortuni sul lavoro).
La prestazione dura per tutto il periodo della cura e la relativa certificazione può essere disposta anche direttamente dai medici-legali dell’Inail.
La prestazione viene calcolata prendendo a riferimento, quale retribuzione giornaliera, i 15 giorni lavorativi precedenti la data di inizio della astensione dal lavoro, integrando la rendita già in godimento al 75% della retribuzione media giornaliera.

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