Rider ciclofattorini

Riders e tutele: chiarimenti dal Ministero del lavoro con Circolare n.17/2020

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Dopo la Circolare n.7/2020 dell’Ispettorato del lavoro in materia di tutele dei riders, anche il Ministero del lavoro con Circolare n. 17 del 19 novembre 2020 chiarisce sulle normative in materia di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali partendo dalle modifiche effettuate dal Decreto Riders (DL “Crisi aziendali” decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128), al D.Lgs. n.81/2015 (Riordino dei contratti e disciplina delle mansioni) uno dei decreti attuativi del Jobs Act.
Non manca un richiamo anche alla tutela previdenziale, assicurativa contro infortuni e malattie profesisonali e alla salute e sicurezza sul lavoro.



In questo articolo:

Legge 128/2019: quale tutela hanno i riders?

Il Ministero del lavoro passa a sottolineare le novità introdotte con la conversione del Decreto Riders (con Legge 2 novembre 2019, n. 128), in modifica al Jopbs Act: la Legge ha introdotto una disciplina specifica per l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, su sollecitazione dell’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

Le tutele differenziate

La Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che:

  • la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
  • ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015;
  • salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile.

Le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale.

Circolare n.17/2020: Riders, quando considerarli lavori subordinati?

La circolare delinea le due ipotesi:
  1. Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.
  2. nel caso in cui, invece, i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dall’art. 2del D.Lgs. n. 81/2015, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

Circolare n.17/2020: Riders, chi definisce il compenso?

In merito al compenso:

  • l’art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente
  • in mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.
  • In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Circolare n.17/2020: Riders, disciplina applicabile secondo la più recente giurisprudenza?

La Circolare segnala che secondo la più recente giurisprudenza

  • nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si trova la disciplina prevalentemente applicabili rispetto a quella legale sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo anche al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso;
  • il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determina rispetto alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
  • Nel caso di contratto collettivo nazionale sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, esso non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, e non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

Circolare n.17/2020: quali ulteriori garanzie per i riders?

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela:

  • diritto a ottenere la stipula di un contratto formale;
  • diritto a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza;
  • l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore;
  • il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.

Circolare n.17/2020: salute e sicurezza dei rider, i riferimenti normativi

La Circolare, parlando degli ulteriori diritti dei riders, richiama anche il diritto alla privacy e alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Capo V-bis del D.Lgs. n.81/2015 riconosce ai riders autonomi:

  • il diritto di ottenere la stipula di un contratto formale (con condizioni contrattuali provate) per iscritto in conformità di quanto stabilito dalla direttiva UE 2019/1152)
  • il diritto di ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto «per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza» (art. 47-ter), con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di quindici giorni. L’effettività del diritto all’informazione è garantita, in caso di violazione, attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, ed inoltre dal diritto ad un‘indennità risarcitoria.

Allo scopo di evitare che venga sanzionata nei fatti la libertà di disconnessione e di non accettare le chiamate, inducendo il lavoratore ad orari di lavoro gravosi a discapito della salute e della sicurezza, il D. Lgs. n.128/2020 riconosce un’importante tutela (azionabile in giudizio):

  • vieta l’esclusione dalla piattaforma o le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione;
  • l’articolo 47-sexies prevede che i dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, siano trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e al codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  • l’articolo 47-septies prevede:
  1. la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La piattaforma è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
  2. la garanzia del rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sempre a propria cura e spese.

Redazione InSic

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