In questa pagina riportiamo le indicazioni INAIL sulla rivalutazione dei premi e contributi assicurativi alla luce del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106 ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita.
Decreto n.106/2022 – rivalutazione delle prestazioni economiche per l’Industria
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 21.
Circolare 33/2022: aggiornamento del limite di retribuzione imponibile
Con la circolare n. 33 del 2 settembre 2022 INAIL aggiorna limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21 che riporta le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022.
Circolare 21/2019: riduzione di premi e contributi
Con la circolare n. 21 del 4 luglio 2019, sono fornite istruzioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi, prevista dall’art. 1, comma 128, l. 147/2013, ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,24%.
Come chiarito dalla circolare n. 21 del 4 luglio 2019, si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
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