Rischio calore

Rischio calore: orientamenti INL per la tutela dei lavoratori

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L’Ispettorato Nazionale del lavoro si è espresso sul rischio legato ai danni da calore, un rischio in questa stagione più che mai attuale, e ha “rinfrescato” i propri indirizzi per le Unità ispettive in caso di ispezioni su aziende che impieghino lavoratori esposti a aumenti di intensità e durata delle ondate di calore.

In particolare, la Nota 22 giugno 2022 richiama la precedente Nota n.4639/2021 che riporta strumenti utili per la tutela e prevenzione dei lavoratori.

Nota 22 giugno 2021: rischio calore, cosa raccomanda l’Ispettorato

Con la Nota del 22 giugno 2022 l’Ispettorato richiama gli Uffici ispettivi alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall’ aumento di intensità e durata delle ondate di calore, facendo riferimento all’art.28 del Testo Unico di Sicurezza che stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Quali sono i rischi da ondate di calore?

Le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la  capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Quali aziende sono interessate dal rischio calore?

L’Ispettorato indica come esposti al rischio in i lavoratori che svolgono l’attività  lavorativa all’aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.

Ondate di calore: cosa accertare in sede ispettiva?

INL ritiene opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell’attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

Nota INL n. 4639 del 02-07-2021: rischio da stress termico, intensificare i controlli

La Nota INL raccomandava di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, forniva alcuni strumenti informativi particolarmente utili per la prevenzione.

Strumenti di prevenzione dallo stress termico

Secondo INL le iniziative di prevenzione potevano ispirarsi a diversi Documenti orientativi:

Rischio caldo sui luoghi di lavoro: Progetto Worklimate 2022

Proprio nel mese di luglio INAIL ha aggiornato la Guida “ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ESTREME ED IMPATTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. IL PROGETTO WORKLIMATE E LA PIATTAFORMA PREVISIONALE DI ALLERTA” frutto del Progetto Worklimate è disponibile gratuitamente sul sito dell’Istituto.

Possibile la CIGO per lavorazioni esposte al forte calore

Nella Nota del luglio 2021 il Ministero del lavoro ricordava che, in base al Messaggio INPS n. 1856 del 03/05/2017, le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore “possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

Rischio calore in edilizia

Specificamente per il settore edile con la Nota 2021, richiamata dalla Nota 22 giugno 2022, l’Ispettorato ricordava che sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.

Raccomandava inoltre che il personale ispettivo presti attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate, tenendo conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

Lavoratori e rischi sui luoghi di lavoro: strumenti informativi

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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. aggiornato con il Decreto fiscale (D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021). Contiene le tabelle delle sanzioni, degli adempimenti e un ricco indice analitico.

Aggiornata a Maggio 2022

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