Riunione periodica e Riunione Comitato COVID-19: sovrapposizioni e sinergie

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In questo articolo torniamo sulla Riunione Periodica e le sue sovrapposizioni e sinergie con le riunioni dei Comitati aziendali Covid-19 istituiti dal Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il Comitato Covid 19 aziendale

Partiamo dalle misure per contrastare la diffusione della pandemia da SARSCoV-2, definite dal Governo di concerto con le rappresentanze del mondo del lavoro, all’interno del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, che ha rinnovato il precedente accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo e dalle parti sociali.

Una di queste misure, nello specifico si pone in luce per l’evidente correlazione con la struttura organizzativo-operativa della prevenzione aziendale: la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo aziendale anti contagio, al quale partecipano le rappresentanze sindacali aziendali ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come richiesto al punto 13 del nuovo protocollo.

Questo comitato è eventualmente surrogato da un equivalente Territoriale laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali ed in questo caso è prevista la partecipazione del RLST (T=territoriale), al posto del RLS.

Ora, è pacifico che il Comitato si riunisca per discutere quanto di competenza.

La riunione periodica in aziende oltre i 15 lavoratori

Di fatto, una riunione periodica in materia di Salute e Sicurezza del lavoro è già prevista nel nostro ordinamento prevenzionistico: ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 35, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori.

Chi convoca la riunione periodica?

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione alla quale partecipano lui stesso, il medico competente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il RLS (RLST nel caso di mancata nomina tra i lavoratori di una certa azienda del RLS).

Riunione periodica: ogni quanto?

La riunione di cui trattasi si tiene normalmente almeno una volta all’anno, ma è ormai prassi consolidata in molte “aziende eccellenti” l’istituzione di incontri più ravvicinati con frequenza più ravvicinata e in accordo con la cantierizzazione di determinate attività di prevenzione e protezione che debbano essere monitorate (e peraltro nulla lo vieta).

Riunione periodica e riunione Comitato Covid-19 obbligatorio

Il parallelismo tra i due istituti relazionali è evidente:

Analogie fra riunione periodica e riunione Comitato Covid-19

  • la riunione periodica è stata pensata come un luogo di confronto e collaborazione tra le parti sociali e si incentra su quegli adempimenti che si segnalano per il coinvolgimento di tutti i soggetti destinatari dei precetti e sul loro piano di attuazione
  • le riunioni del “Comitato COVID-19” hanno come obiettivo il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro circa le procedure e le regole di condotta anti-Covid, nell’ottica che ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano in azienda, ed in particolare degli RLS/ev. RLST. Ma anche di verifica sulla realizzazione di tali misure, il che in buona sostanza significa verificare il rispetto del proprio operato.

Inoltre, l’analogia tra l’architettura delle due iniziative, aziendale/territoriale, non può non balzare agli occhi, assieme tuttavia ad alcune differenze che in verità hanno lasciato perplessi molti osservatori.  Cerchiamo di individuare questi elementi allo scopo di definire una prassi che favorisca l’eventuale migliore connubio pratico di queste due iniziative di prevenzione.

Differenze fra riunione periodica e riunione Comitato interno Covid-19

Occorre evidenziare che a distanza di oltre un anno dall’inizio di una lotta serrata alla pandemia non ancora terminata

  • a livello aziendale le iniziative per far fronte alla minaccia virale sono state per lo più coerenti con le indicazioni fornite dagli Organi di Governo e gli sforzi di tutte le persone, coinvolte a tutti i livelli, sono risultati congruenti e convergenti verso l’obiettivo comune dichiarato.
  • gli incontri del Comitato sono risultati il luogo, molto spesso virtuale, viste le limitazioni alla circolazione e le altre restrizioni introdotte proprio per evitare il diffondersi del contagio, dove sono state prese e condivise tutte le principali misure di contrasto al COVID-19, molto spesso in applicazione di quanto richiesto dai Protocolli ma anche in accordo a decisioni specifiche aziendali definite nell’ottica di favorire le tutele anche oltre quanto specificatamente richiamato negli stessi Protocolli.
  • nelle migliori ipotesi, le riunioni dei Comitati sono state frequenti e le decisioni prese sono state monitorate nel corso della loro realizzazione, con ottima sinergia e viva partecipazione tra i convocati.

Riunioni Comitato interno Covid-19: chi è coinvolto?

Proprio a proposito dei convocati notiamo qui una prima anomalia (se mi si permette il termine): il Governo ha sì richiamato a questo consesso i sindacati ed il RLS

Riunioni Covid-19: RSPP e Medico competente, parti eventuali

Curiosamente né nel primo protocollo del 2020 né nell’aggiornamento del 2021 fa menzione del RSPP, soggetto al quale compete per normativa prevenzionale il ruolo di consulente principale del Datore di lavoro in materia di SSL, né del Medico Competente, al quale tuttavia il Protocollo pone in carico diverse specifiche attività e correlative ampie responsabilità (basti pensare anche solo alla tematica delle “fragilità”).

La loro partecipazione al Comitato risulta quindi solo eventuale ed è lasciata al prudente avviso di ciascun Datore di lavoro anche se, all’atto pratico, queste due figure professionali sono state largamente, e molto opportunamente a nostro avviso, coinvolte e si sono rese protagoniste della prevenzione aziendale, giocando un ruolo di primo piano nella­ valutazione dello specifico rischio, nell’individuazione delle misure e nella realizzazione di quegli obiettivi di prevenzione e protezione richiamati sia dalle norme di legge già esistenti, a prescindere dalla pandemia di COVID-19, sia dai Protocolli, talvolta anche agendo in prima persona.

Ad una prima lettura parrebbe che gli estensori del Protocollo condiviso ritengano lo stesso il frutto di una collaborazione tra figure di parte datoriale non meglio specificate e la rappresentanza sindacale aziendale (queste sì esplicitamente indicate), quale soggetto che possa offrire un contributo di esperienza significativo, tale da rendere le misure individuate più efficaci (come sopra detto).

Riunione periodica ex art. 35: chi partecipa?

Di converso, la riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/2008 prevede espressamente la presenza al tavolo, istituito per prendere le decisioni in materia di SSL, del Datore di lavoro (o di un suo rappresentante), affiancato da RSPP e Medico competente, e del RLS (o del rappresentante territoriale, ove ricorre il caso) ma non prevede la presenza diretta del Sindacato. Per il D. Lgs. 81/2008, infatti:

Riunione periodica e RSPP

  • Il RSPP è persona in possesso di determinate capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti comprendono l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione delle conseguenti misure preventive e protettive, l’elaborare delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre deve partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Riunione periodica e RLS

  • il RLS è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art. 2, c. 1, lett. i). La sua presenza al tavolo di riunione risulta quindi funzionale al ruolo rivestito, coerente con le tematiche oggetto di esame in quella (ed in questa) circostanza. In quanto tale, egli deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi ed alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione in azienda, solo per citare i passaggi normativi particolarmente meritevoli di attenzione in riferimento all’argomento trattato, tutte tematiche, queste, destinate a formare oggetto di riflessione in sede di riunione periodica.

Il ruolo del Comitato Covid rispetto alla Riunione periodica

Queste stesse tematiche, come poc’anzi illustrato, costituiscono calate nella specifica problematica del COVID-19 uguale oggetto di discussione, che di conseguenza risulta comune sia alle assemblee del Comitato che a quelle ex art. 35.

Da qui nasce spontanea una riflessione: questo Comitato, che vive ai sensi di un Protocollo istitutivo, che è norma specifica e differente dal D. Lgs. 81/2008, ha un ruolo che (quasi) si sovrappone a quello della riunione periodica ex art. 35, la quale ormai da anni costituisce un fondamento della attuale gestione aziendale della sicurezza.

Riunione Covid-19 e Riunione periodica: sono coerenti?

Potrebbe risultare opportuno unificare le due istituzioni? O forse non sono già intrinsecamente coerenti?

La risposta da un punto di vista sia teorico che pratico non può che essere affermativa, a patto che si accetti (e si possa realizzare) la contemporanea presenza attorno al tavolo (virtuale o fisico che sia) di tutti i soggetti sopra richiamati. È parere di chi scrive, infatti, che le professionalità richieste per gestire il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e correlativamente la salute e la sicurezza in azienda siano le stesse e siano nella maggioranza dei casi da considerarsi complementari e sinergiche per il raggiungimento dell’obiettivo. Anzi, la riunione periodica ha una portata più ampia ed articolata degli incontri del Comitato COVID-19, istituito con il Protocollo condiviso e, a parere di chi scrive, quest’ultimo potrebbe addirittura essere considerato un di cui della prima, una sua sezione specifica per intenderci. E’ immaginabile che le riunioni di detto comitato abbiano dei punti in comune oppure addirittura siano complementari alla riunione periodica.

A cosa serve la Riunione Periodica e a cosa serve la Riunione del Comitato interno COvid-19

Una chiave di lettura per la dicotomia che è oggettivamente stata realizzata dal Protocollo condiviso rispetto alla normativa prevenzionistica, tra Comitato e Riunione periodica, potrebbe essere individuata nel fatto che

  • la normativa di legge (art. 35 del D.Lgs. n.81/08) è riferita alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro a fronte dei “rischi professionali” cioè dei rischi che sono scaturenti dalle specifiche attività lavorative (rischio endogeno) mentre,
  • nella premessa al Protocollo gli estensori del documento hanno tenuto a precisare che lo stesso “ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico (rischio esogeno, ndr), per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.”

Però, attribuire alla riunione periodica ex art. 35 una funzione maggiormente incentrata sulla prevenzione dai rischi più puramente professionali ed al Comitato la gestione di un rischio che, in quanto generico ma pandemico, potrebbe impattare sull’ambiente lavorativo è a nostro parere riduttivo dell’oggettiva importanza della riunione periodica, la quale peraltro potrebbe individuare nel Comitato la sua articolazione dedicata alla verifica dell’applicazione delle misure anti-Covid, definite preventivamente dallo stesso anche nell’ambito della riunione periodica.

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Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008

Guida operativa all’interpretazione e all’applicazione di ciascun titolo
Aggiornato alle più recenti novità normative relative al rischio COVID-19 sui luoghi di lavoro (protocolli per attività produttive, valutazione del rischio, vaccinazione e GREEN PASS) e agli agenti chimici (D.M. 18/05/2021).

Alberto Oleotti

Laureato in chimica farmaceutica, ha svolto inizialmente attività di ricerca presso l’Università Statale di Milano. Da oltre 25 anni segue lo sviluppo e la applicazione pratica della normativa in materia di igiene industriale, sicurezza e protezione dell’ambiente ed organizzazione e sistemi di gestione. Svolge attività di consulenza e di formazione nelle materie citate.

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Alberto Oleotti

Laureato in chimica farmaceutica, ha svolto inizialmente attività di ricerca presso l’Università Statale di Milano. Da oltre 25 anni segue lo sviluppo e la applicazione pratica della normativa in materia di igiene industriale, sicurezza e protezione dell’ambiente ed organizzazione e sistemi di gestione. Svolge attività di consulenza e di formazione nelle materie citate. Scopri tutti i volumi scritti per EPC Editore !