Il Ministero del lavoro con Decreto Direttoriale del 20 settembre 2023 (pubblicato in Gazzetta) dà il via a decorrere dal 1° luglio 2023 alla rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e da atti aventi forza di legge.
Si tratta di una rivalutazione quinquennale prevista espressamente nel Testo Unico di Sicurezza. La variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, risulta pari a 15,9%.
- Ma in cosa consiste la rivalutazione e qual è la normativa che la prevede?
Nell'articolo
Ammende e sanzioni: la rivalutazione ogni 5 anni
Le ammende sono vigenti dal gennaio 1995, data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994, e ricalcolate sulla base Istat dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai a tutto il gennaio 2008.
Il Testo Unico di Sicurezza, all’articolo 306, comma 4-bis, prevede che:
“Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”
Questo meccanismo, introdotto dall’art. 147 del D.Lgs. 106/2009 che ha aggiunto all’art. 306 D.Lgs. 81/2008 il comma 4-bis, ha previsto, un automatismo di ricalcolo quinquennale, sempre basato sull’aumento degli indici Istat al consumo.
Sanzioni e Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro
L’originale assetto sanzionatorio del T.U. è stato rivisitato significativamente dal D.Lgs. 106/2009, che ha mantenuto la pena del solo arresto per alcune delle violazioni più gravi, e ridotto, in generale, nell’ambito delle contravvenzioni, sia la durata delle pene detentive che l’importo delle ammende.
Ha anche previsto una rimodulazione delle sanzioni in linea con gli obblighi in capo ai vari soggetti del sistema prevenzionistico aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti da essi svolti, in conformità a quanto dichiarato nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto correttivo.
Sicurezza: come funzionano le sanzioni secondo il Testo Unico di Sicurezza
Il D.Lgs. 81/2008, come novellato, presenta oggi un impianto sanzionatorio che, pur elevando rispetto alla previgente normativa l’entità delle sanzioni comminabili, consente ai contravventori di utilizzare precisi meccanismi deflativi, a condizione che vengano preventivamente ripristinate le previste condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
- La “sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria” determinata secondo i criteri dell’articolo 135 del codice penale, con un importo minimo di 2000 euro, prevista per i reati puniti con la sola pena dell’arresto a ben precise condizioni,
- in primis il ripristino della sicurezza nei luoghi di lavoro
- la violazione non deve aver causato un infortunio sul lavoro mortale o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni.
- La “prescrizione obbligatoria” prevista all’art. 301 del D.Lgs. 81/08 quale strumento di estinzione dei reati di natura contravvenzionale;
- L’“estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, istituto introdotto anch’esso dal D.Lgs. 106/2009 (5), inerente tutti i casi di illeciti amministrativi puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, per cui il trasgressore dopo aver regolarizzato la propria posizione entro il termine assegnatogli dall’organo di vigilanza con il verbale di primo accesso, potrà estinguere l’illecito stesso pagando la somma minima prevista per legge (art. 301-bis);
- L’”oblazione nel caso di contravvenzioni si stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda” (art. 162-bis c.p.), che è una causa estintiva del reato, salvo che permangano “conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore”.
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