Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1208 del 16 novembre 2023 la Commissione europea aggiorna i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, già previsti dalla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il nuovo Regolamento si applica a decorrere dal 22 maggio 2025.
Nell'articolo
Macchine destinate all’aperto: cosa prevedeva la normativa europea (Dir. 200/14)
La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000 riguardava il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (l’articolo 18 bis).
Si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto di cui agli articoli 12 e 13, definite nell’allegato I. Riguarda esclusivamente le macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso previsto. Gli accessori privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente sono esclusi, ad eccezione dei martelli demolitori azionati a mano e dei martelli demolitori idraulici.
Sono escluse dall’ambito di applicazione:
- tutte le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
- le macchine progettate e costruite specificamente a fini militari e di polizia e per i servizi d’emergenza.
Rumore delle macchine: obblighi degli Stati membri
In base all’articolo 4 della direttiva 2000/14/CE gli Stati membri sono tenuti a garantire che le macchine e le attrezzature (dettagliate all’articolo 2, paragrafo 1), non siano immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione non garantisce che esse recano l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, che a norma dell’articolo 3, lettera f), è determinato in base ai requisiti di cui all’allegato III.
Emissioni rumorose delle macchine all’aperto: obblighi dei fabbricanti
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i fabbricanti valutino il livello dell’emissione di rumore delle macchine: lo prevede l’allegato I, punto 1.5.8, secondo paragrafo, della direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine).
Pertanto, i fabbricanti di macchine e attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione sia della direttiva 2006/42/CE che della direttiva 2000/14/CE sono tenuti a misurare le emissioni acustiche di tali macchine e attrezzature secondo i metodi stabiliti nella direttiva 2000/14/CE.
Potenza sonora ammissibile: i limiti europei da aggiornare
L’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE contiene una tabella in cui è stabilito il livello di potenza sonora ammissibile delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Tale tabella è stata aggiornata dalla direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
I metodi di misurazione del rumore, stabiliti nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE, non erano stati aggiornati dopo la loro adozione ed livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE erano stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Pertanto, i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature, spiega la Commissione.
E ancora la Commissione ricorda che qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.
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