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SARS-CoV-2 nell’elenco UE Agenti biologici: la Dichiarazione della Commissione europea

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Sulla Gazzetta Ufficiale europea è stata oggi pubblicata una Dichiarazione della Commissione europea a seguito della emanazione della Direttiva (UE) 2020/739, che, ricordiamo, ha inserito SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici della Direttiva 2000/54/CE, di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
Un inserimento che la Commissione giudica un miglioramento significativo al livello di protezione esistente, in particolare per i lavoratori in prima linea. La Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che siano fornite istruzioni scritte a tutti i lavoratori esposti al SARS-CoV-2, come anche raccomandato dagli orientamenti dell’UE sulla protezione dei lavoratori. Ed esorta gli Stati membri a recepire le modifiche alla Direttiva Agenti biologici nel diritto nazionale entro cinque mesi, ammettendo che già diversi Stati membri applicano la classificazione nel gruppo 3 di cui alla direttiva (UE) 2000/54/CE.
Inoltre, annuncia che prenderà in esame la necessità di ulteriori azioni per migliorare il funzionamento dell’attuale quadro normativo dell’UE e della modifica della Direttiva Agenti biologici, traendo spunto da quanto osservato in questa pandemia, riferendone al Parlamento UE a fine 2020.
Nella Dichiarazione, esprime infine alcune considerazioni in materia di valutazione dei rischi, prevenzione, protezione e formazione e richiama alcune disposizioni della Direttiva Agenti Biologici, recentemente modificata.

Cosa comporta l’inserimento di SARS-CoV-2 nella Direttiva Agenti biologici?

La Commissione, a proposito dell’inserimento del COVID-19 nella direttiva (UE) 2020/739 ricorda che ciò implica materialmente il rispetto dei diritti e obblighi specifici e rigorosi di cui agli articoli 7, 11 e 13, all’articolo 14, paragrafo 4, e agli articoli 15 e 16. Essi comprendono il diritto e il relativo obbligo di un programma di emergenza, di un elenco di lavoratori esposti (da cui risulti il tipo di lavoro svolto, e un registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti), di una preventiva notificazione all’autorità competente dell’uso per la prima volta, della conservazione delle cartelle sanitarie per un numero definito di anni e delle misure di contenimento di cui agli allegati V e VI della Direttiva.
La classificazione nel gruppo 3 o 4 non comporta differenze nella protezione dei lavoratori al di fuori dei laboratori o dei processi industriali in cui si manipolano campioni del virus, ad esempio per sviluppare o produrre un vaccino, o degli impianti di isolamento che ospitano pazienti infettati o che potrebbero essere infettati dal virus (regolati agli allegati V e VI).
Tali disposizioni si applicano senza alcun margine di flessibilità per gli agenti del gruppo 4. La maggior parte di esse si applica anche al gruppo 3 e le più rigorose sono “raccomandate”, ossia si applicano in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione dei rischi non indichino il contrario.

Come comportarsi con valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione e formazione?

La Commissione si spinge anche a ricordare l’importanza della valutazione dei rischi: tutti i rischi sul luogo di lavoro, compresa l’esposizione al SARS-CoV-2, devono essere presi in considerazione e valutati congiuntamente, anche tenendo conto dell’interazione di tale esposizione con i rischi psicosociali, biologici, chimici e di altro tipo.
La Commissione insiste affermando che pertinenti misure di prevenzione e protezione, anche nel caso specifico della possibile esposizione al SARS-CoV-2 vanno messe in atto, e che il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie concernenti tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nonché tutte le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l’impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione.
Non manca un riferimento alla formazione adeguata dei lavoratori che possono essere esposti al SARS-CoV-2 è di estrema importanza e che ogni lavoratore ha diritto a ricevere tale formazione secondo la Commissione, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni specificatamente incentrate sul relativo posto di lavoro o sulla relativa funzione.

Il richiamo alla Direttiva Agenti biologici nella Dichiarazione della Commissione

La Commissione richiama inoltre l’attenzione sui seguenti obblighi specifici e rigorosi in materia di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici: in particolare, l’art. 6 sulle misure dettagliate per la riduzione dei rischi, l’articolo 8 relativo alle misure igieniche e di protezione individuale, l’articolo 9 relativo a informazione e formazione, l’articolo 10, che impone ai datori di lavoro di fornire istruzioni scritte e cartelli riguardanti la procedura da seguire nei casi di infortunio o incidente grave relativo alla manipolazione di un agente biologico indipendentemente dal gruppo in cui è classificato.
La Commissione insiste in particolare sull’obbligo di fornire sul luogo di lavoro, istruzioni scritte e cartelli riguardanti almeno la procedura da seguire nei casi di lavoratori esposti a tale agente biologico. In stretta cooperazione con il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la Commissione promuoverà, a livello del luogo di lavoro, l’inserimento, in tutti i casi, delle procedure da seguire come buona pratica in tale ambito e affiderà all’EU-OSHA il compito di inserire tale buona pratica nei relativi orientamenti e nello strumento online di valutazione dei rischi.

Cosa sta facendo la Commissione per la sicurezza nei luoghi di lavoro europei?


Confermata la proposta relativa a REACT-EU che renderà disponibili per i fondi strutturali risorse aggiuntive pari a 58,3 miliardi di EUR che andranno a sostegno dei lavoratori, anche ai fini della protezione contro il SARS-CoV-2, delle PMI, dei sistemi sanitari e delle transizioni verde e digitale e saranno disponibili a livello intersettoriale.
Nel nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione annuncia che prenderà in esame la necessità di ulteriori azioni per migliorare il funzionamento dell’attuale quadro normativo dell’UE in materia di salute e sicurezza, tra l’altro, nelle situazioni di pandemia in stretto coinvolgimento del Parlamento europeo, del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro.
Non è esclusa una nuova valutazione di modificare la Direttiva sugli Agenti biologici facendo tesoro degli insegnamenti tratti da questa crisi senza precedenti per una preparazione e una pianificazione della risposta migliori in tutti i luoghi di lavoro su cui informerà il Parlamento europeo entro la fine del 2020.

Dichiarazione della Commissione

a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell’esercizio della professione 2020/C 212/03
GU C 212 del 26.6.2020.

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