Risponde Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo
Il quesito
E’ possibile che l’Inail adotti un provvedimento di revisione in caso di inabilità complessivamente riconosciutagli (20% per infortunio del 1969, 45% per saturnismo e 22% per ipoacusia) dal 66% al 40%, per scomparsa dei postumi relativi al saturnismo? Qual è la normativa di riferimento? Posso presentare ricorso?
Secondo l’Esperto
Sì. Infatti, in caso di costituzione di rendita unica, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 1124/1965, il termine – decorrente dalla data di detta costituzione – entro il quale l’Inail può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell’assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell’Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione.
Conseguentemente, si può presentare ricorso al tribunale del lavoro, il quale ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell’inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell’attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell’assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell’Inail. Va ricordato che la Cass. civ., n. 14959 del 2000 ha stabilito che i termini per procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro e, in genere, a seguito delle modificazioni fisiche del titolare, non sono di decadenza o di prescrizione, ma operano esclusivamente sul diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica dette modificazioni, in quanta la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale le condizioni fisiche dell’assicurato debbono ritenersi definitivamente stabilizzate.
La giurisprudenza di legittimità – Cass. civ., n. 6788 del 2002, Cass. civ., Sez. Un. n. 10839 del 2003 – ha poi chiarito che il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall’art. 137 del D.P.R. 1124/1965 o quello decennale previsto per la revisione di quella per inabilità da infortuni non preclude la revisione delle condizioni dell’assicurato oltre il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che la ritenuta modificazione in melius od in peius si sia verificata entro il quindicennio. Ha infatti precisato e successivamente ribadito (Cass. civ., 27425/2005) che è necessario, però, che il miglioramento si sia verificato nel termine di quindici anni o di dieci anni decorrenti dalla data di maturazione del diritto e, quindi, dalla decorrenza della rendita e non da quella del provvedimento di concessione della stessa.
Quando si è in presenza di una rendita unificata, come nel caso in esame, deve evidenziarsi che in tema di termini per la revisione, il Supremo Collegio a Sezioni Unite (n. 6403/2005) ha così statuito: “In tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito provvedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall’infortunio i cui postumi si sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell’ipotesi di revisione di rendita unica entro il decennio dalla sua costituzione (così Cass. civ., sez. Lav., n. 12998 del 2003) essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell’attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l’intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare” (così Cass. civ., n. 15974 del 2005 per le malattie professionali).
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