Whistleblowing

Segnalazioni di reati o irregolarità sul lavoro: in Gazzetta la Legge sul Whistleblowing

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In Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 che fornisce alcune disposizioni per regolare le segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, il cd Whistleblowing. In vigore dal 29 dicembre 2017.
La Legge n.179/2017 apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).

Ricordiamo che a Dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto che adegui la normativa nazionale ai contenuti della Direttiva n.2019/1937 che detta la tutela del whistleblower a livello armonizzato in Europa.

  • Vediamo quali sono le novità per la tutela dei segnalatori di illecito sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Whistleblowing per il settore pubblico

La Legge n.197/2017 sostituisce e amplia l’art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. n.165/2001 e introduce per la segnalazione di illeciti come destinatario anche il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge n.190/2012). Inoltre, si inserisce l’eventualità che il segnalatore non venga demansionato (oltre che sanzionato, licenziato o trasferito).

Segnalazioni di Whistleblowing: a chi farle?

L’adozione di misure ritenute ritorsive, va comunicata “in ogni caso” all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è l’ANAC ad informare il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina.
Il nuovo terzo comma dell’art. 54 bis mantiene la previsione che l’identità del segnalante non possa essere rivelata.

ANAC e segnalazioni di reati -Whistleblowing

Introdotti invece 4 nuovi comma: il comma 5 prevede che l’ANAC sentito il garante Privacy, rediga apposite linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Qualora venga accertata l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tali misure specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, anche per il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (comma 6).

Whistleblowing: obblighi dell’amministrazione pubblica

È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa (comma 7).
Il comma 8 prevede che il segnalante eventualmente licenziato va reintegrato nel posto di lavoro. Infine, secondo il comma 9 le tutele previste dall’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Whistleblowing per il settore privato

All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Whistleblowing e Modelli di organizzazione e gestione

Il comma 2 bis regola i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, che per la segnalazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, devono prevedere uno o più canali e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Whistleblowing e denuncia all’Ispettorato

Nel comma 2-ter si regola la denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro della adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni; al comma 2 -quater si specifica la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come sono riconosciuti nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Whistleblowing e obblighi del datore di lavoro privato

Resta onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

 

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