Ciò non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).
Nell'articolo
Segnaletica: nuovi obblighi per il datore di lavoro nel DM 22 gennaio 2019
In base alle previsioni dell’art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell’allegato.L’adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n.81/2018.
L’art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2018.
Indumenti e veicoli operativi: DIM 22 gennaio 2019
Gli indumenti ad alta visibilità, che non possono più essere di classe 1, devono:• rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471
• essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D
• essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada.
Quanto ai veicoli operativi (art.38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Statistiche infortuni e aggiornamento delle procedure
Il Decreto prevede inoltre (art.5) che entro 180 giorni (dall’entrata in vigore del decreto) la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro definisca i criteri e le modalità della raccolta e analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative.I dati saranno utili all’aggiornamento almeno triennale delle procedure del DM 22/1/2019.
Riferimenti normativi:
DECRETO 22 gennaio 2019 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIIndividuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867)
(GU n.37 del 13-2-2019)
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