Semplificare la sicurezza: il Governo discute la bozza di DDL

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È previsto nel pomeriggio di oggi il confronto dei membri del Consiglio dei Ministri sul testo del disegno di legge del “Semplificare”, che si concentra sull’eliminazione delle lungaggini burocratiche, a cui non sfuggono anche riferimenti alla sicurezza sul lavoro.


La bozza (in allegato), che oggi è stata esaminata dal pre-Consiglio, prevede che il governo abbia 24 mesi di tempo per legiferare su una serie di materie indicate dalle quattro deleghe in essa contenute, ovvero:
-delega per il riassetto normativo e la semplificazione
-delega in materia di beni culturali
-delega su istruzione e ricerca
-delega in materia ambientale.

In contenuto del DDL

Sul contenuto del decreto sono trapelate diverse indiscrezioni ed è stato diffusa la bozza di testo diramata ai ministeri: da una prima lettura emerge che il DDL intende istituire un primo embrione di banca dati unica per le amministrazioni pubbliche, elimina una serie di obblighi di comunicazione per i Comuni che potranno sostituire la carta bollata con il web, alleggerisce alcuni vincoli per le imprese di costruzione, lancia la figura del tutor d’impresa che dovrà aiutare gli imprenditori a districarsi nei meandri della burocrazia e elimina gli obblighi di licenza per le imprese di spedizione.
Per quel che riguarda il mondo del lavoro, si intende facilitare il datore di lavoro nell’invio dei certificati di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, che dovranno essere inviati all’Ipns dal medico per via telematica.

Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, il capo II della Bozza, dedicato alla “Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro” contiene semplificazioni in materia di
Sorveglianza sanitaria (art. 6): ci sarebbe la volontà di alleggerire gli adempimenti per la sorveglianza sanitaria con riguardo a quelle prestazioni lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno;
DUVRI (art 7): in base alla bozza di DDL potrebbe essere eliminato l’obbligo di redazione del Doocumento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da sostituire con la nomina di “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.Documenti di cantiere (art. 8): per i cantieri temporanei e mobili aumentano i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Assicurazione obbligatoria infortuni (art. 9): la bozza del DDL prevedrebbe l’abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza l’obbligo per il datore di lavoro di “nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni”
•In caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da adibire a lavorazioni industriali, la bozza di DDL (art. 9) eliminerebbe la facoltà per l’organo di vigilanza di “chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”,
Notifiche telematiche: possibile notificare anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” il superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose; inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto; incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare; permessa anche la consultazione “telematica” dei RLS.

Prossimamente…

A seguito della pubblicazione del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri, illustreremo i contenuti del Decreto legge sul Semplificare di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di successiva discussione parlamentare.

La Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro commenterà nei prossimi numeri, i contenuti del Decreto Legge mettendo a confronto le diverse interpretazioni che dello stesso sono stati forniti da esperti e operatori del mondo della sicurezza.

Redazione InSic

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