Servizio Prevenzione e Protezione: aperta una procedura di infrazione europea

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La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n.2013/4117 del 26 giugno) per la violazione della direttiva 89/391/CEE: sotto accusa la possibilità concessa dal Testo Unico di nominare liberamente collaboratori interni o esterni per lo svolgimento del servizio RSPP: la normativa europea lo permette infatti, “solo se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività…”

La comunicazione dell’infrazione

Durante la seduta del 3 luglio 2013 alla Camera è stato riportato che il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 2 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alcune comunicazioni concernenti l’avvio di procedure d’infrazione, (ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che sono state poi trasmesse alle Commissioni competenti.
Fra queste, è stata trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali)e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) anche la comunicazione di una procedura d’infrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta della procedura n.2013/4117 del 26 giugno 2013, per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE (concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

La contestazione europea sulle nomine del SPP

La contestazione riguarda la designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione: il Testo Unico di Sicurezza (all’art. 31) permette al Datore di lavoro di optare per addetti e responsabili dei servizi interni o esterni.
Invece, la normativa europea prescrive (comma 3 articolo 7 della direttiva 89/391/CEE), che “Se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento”.
Quindi, mentre il Testo Unico lascia liberà al datore di lavoro, di indicare collaboratori esterni, la normativa europea richiede che prima venga ricercata una professionalità interna all’azienda e, solo se questa non è reperibile, diventa possibile cercarla esternamente all’azienda.

La procedura di infrazione

Ora l’Italia ha due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni (quindi fino al 26 agosto 2013) dopodiché, a seguito della lettera di messa in mora, la Commissione emetterà un parere motivato che imporrà allo Stato inadempiente di conformarsi entro un dato termine. In caso di mancato adeguamento, la Commissione presenterà ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia, aprendo di fatto il “contenzioso”.

Non è la prima volta che all’Italia viene contestata una violazione delle norme europee di salute e sicurezza sul lavoro: l’ultima contestazione del Testo unico riguarda infatti due questioni: una relativa alla presunta possibilità che il nostro ordinamento renda meno gravosa la responsabilità del datore di lavoro attraverso lo strumento della delega, e l’altra relativa alla scelta di posticipare la redazione del DVR in caso di apertura di nuova azienda o di mutamento delle condizioni organizzative.

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Redazione InSic

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