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SINP, ultime notizie e aggiornamenti normativi

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Gli ultimi aggiornamenti normativi e le news sul SINP, il Sistema Informativo nazionale sugli infortuni e le malattie professionali in ordine cronologico.

SINP: l’accordo quadro INAIL-Regioni

Il 13 gennaio 2024 INAIL e Conferenza Regioni hanno stretto l’accordo Quinquennale che dovrebbe portare ad un ulteriore rafforzamento della condivisione dei dati su infortuni e malattie professionali e nuove modalità di accesso agli strumenti di condivisione dei dati.

SINP. nominato il tavolo Tecnico ministeriale

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.224 del 24/11/2021 viene ridefinita la composizione   del  Tavolo  tecnico   per  lo  sviluppo   e  il coordinamento del SINP, e con successivo Decreto Ministeriale n.252 del 29/12/2021 il Ministero indica i nomi dei partecipanti al Tavolo.

SINP: le modifiche del Decreto FISCALE (DL n.146/21)

Con il recente DECRETO FISCALE (2021) il ruolo del SINP è stato ulteriormente rivisto in un’ottica di maggiore partecipazione all’attività di vigilanza e con una condivisione ulteriore delle sanzioni comminate alle aziende non in regola. Il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021) in vigore dal 22 ottobre 2021 modifica il testo dell’art. 8 del Testo unico di Sicurezza che regolamenta il SINP.

Al comma 1 dell’art.8 del TUS

  • si aggiunge il riferimento ad un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.
  • Si aggiunge in un nuovo paragrafo, il richiamo alla alimentazione del SINP con i dati sulle sanzioni irrogate durante l’attività di vigilanza.

Al comma 2 Al comma 1 dell’art.8 del TUS

  • Si inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP
  • Un  Nuovo periodo apre alla possibilità di farvi accedere ulteriori amministrazioni

Il comma 3 dell’art.8 del TUS viene completamente riscritto

  • confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP
  • aggiunto un richiamo al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati
  • obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 4 riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento

  • Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

Il Comma 5 richiede la partecipazione delle Parti sociali al Sistema attraverso una consultazione periodica sui flussi dei dati.

SINP: l’art.8 del Testo Unico di Sicurezza, aggiornato

Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (con modifiche del Codice Fiscale)

“È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili  per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale le attività  di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESLdall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4

3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) .

«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(N) , così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159(N) , e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.16

«4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;

«5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

Rapporto INAIL 2021: il rilancio del SINP (2021)

Durante la pandemia da COVID-19 i dati aggiornati, chiaramente condizionati dalla diffusione del virus, hanno evidenziato un sensibile aumento delle morti sul lavoro.
Il Presidente dell’Inail nel Rapporto INAIL 2021 ha quindi esortato tutti gli attori del Sistema nazionale di Prevenzione ad impegnarsi in un vero e proprio “patto per la sicurezza”, che preveda maggiori controlli, formazione, informazione, sensibilizzazione e sostegno economico alle aziende.

DM 14/2018: costituito il Tavolo Tecnico SINP (2018)

Con Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 il Ministero del Lavoro ha annunciato la costituzione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), previsto ai sensi del Decreto 25 maggio 2016 n. 183.

Che cos’è il SINP?

Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione o SINP è stato introdotto con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 che ha fissato l’obbligo per i datori di lavoro, a partire dal 12 ottobre 2017, di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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