Un abbonato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro chiede ai nostri esperti quali sono i casi previsti dalla normativa vigente per effettuare la visita di sorveglianza sanitaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro Art. 41, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 81/08.
Risponde il Prof. Agostino Messineo, Professore in Medicina del Lavoro A.C., Università La Sapienza S. Andrea, Roma.
La normativa specifica fa riferimento ad un’altra serie di norme che però sono incluse in varie disposizioni e quindi possono essere leggibili con qualche difficoltà.
Anzitutto la sorveglianza sanitaria è chiaramente regolamentata nel settore delle radiazioni ionizzanti ove il personale – sia classificato in gruppo A che in B – al cessare del rapporto di lavoro deve effettuare la cd “visita di fine rapporto”. Ma anche l’art. 259, comma 2, D.Lgs. 81/2008 riporta che “i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche per una sola volta nel registro degli esposti di cui all’art. 243, c.1 (tutti gli agenti cancerogeni o mutageni), sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Tale obbligo vale evidentemente anche per gli esposti ad amianto.
Più controverso è l’aspetto per quanto riguarda gli esposti a rischio biologico.
Questi infatti “qualora la valutazione del rischio ne rilevi la necessità” devono essere effettivamente sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dall‘art. 41 (che in teoria comprende la cd visita di fine rapporto ma solo nei casi previsti dalla normativa vigente. E la normativa all’art. 279, c.5, in tema proprio di rischio specifico sottolinea solo come il “medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario… e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici…”).
In sostanza, tale raccomandazione del medico relativo al cosiddetto controllo di fine rapporto o di post esposizione, potrebbe anche non essere espressa…
Allo stesso modo l’art. 218, in tema di radiazioni ottiche artificiali, si limita a disporre al comma 3, lettera a, che “il lavoratore riceve le informazioni ed i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione”. Intendendo molti autori con tale locuzione, che il MC possa prescrivere o meno il controllo sanitario a fine rapporto a seconda della esposizione del soggetto.
In ogni caso la sorveglianza sanitaria è comunque obbligatoria alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 229, c.2, lettera c, per tutti gli esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute come definito all’art. 224, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e ed integrazioni.
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