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Sorveglianza sanitaria in radioprotezione: Medici autorizzati, come abilitarsi ed iscriversi nell’Elenco ministeriale (Aggiornamento DM 23 luglio 24)

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In che modo è possibile iscriversi nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti?

La disciplina è contenuta nel Decreto interministeriale (Lavoro-Salute-Istruzione) del 4 maggio 2022 che regola anche i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale a partire dal 1° gennaio 2023.
Il recente Decreto interministeriale (Salute-Lavoro del 23 luglio 2024 ha ulteriormente modificato la disciplina richiedendo al Medico (art.8) lo svolgimento di un corso di perfezionamento post­ universitari con specifici requisiti e modificando (art.10) l’aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica.

  • Vediamo di seguito la disciplina completa e le modifiche intervenute nel 2024.

Decreto 4 maggio 2022: autorizzazioni alla sorveglianza sanitaria per la radioprotezione: l’Esame, l’elenco e l’aggiornamento

Il Decreto 4 maggio 2022 attua quanto richiesto dall’art. 138, comma 2, del (Decreto radiazioni Ionizzanti) e regola:

  • l’istituzione della Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati (art.3) che cura (art.4) la valutazione nel merito tecnico e scientifico delle abilitazioni (art.5), verifica la validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati all’abilitazione (art.2) ed eventuali cancellazioni e sospensioni (art.11);
  • la domanda di iscrizione all’Elenco dei Medici abilitati autorizzati (art.2): l’accertamento professionale (art.5) attraverso un esame di abilitazione professionale (art.9) dietro verifica del possesso dei requisiti di accesso (art.8);
  • l’esame di abilitazione (artt.5, 6 e 9)
  • l’aggiornamento professionale continuo dei medici (art.10)

La Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati)

Il Decreto 4 maggio 2022 istituisce presso il Ministero del lavoro la Commissione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati. Ne regola la costituzione (art.3) ed i membri (nominati con decreto ed in carica per 5 anni, riconfermabili) ma soprattutto i compiti (art.4) che consistono in deliberazioni sulla abilitazione dei medici divenuti “abilitati” a seguito dell’esame, ma anche le cancellazioni e le sospensioni (art.11)

L’Elenco medici per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

L’elenco dei medici autorizzati previsto dal DIM 4 maggio 2022 contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Come iscriversi all’elenco dei medici di radioprotezione?

Per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati occorre essere ammessi all’Esame di abilitazione.

L’art.2 indica i pre-requisiti per l’iscrizione del Medico all’Elenco:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • essere in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
  • essere abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione.

Esame di abilitazione: cosa conoscere?

L’esame di abilitazione da superare per avere l’abilitazione ed accedere all’Elenco è regolato in diverse parti del decreto. Ecco quello che c’è da sapere.

Requisiti per l’accesso all’Esame

Per accedere all’Esame occorre (art.8) il possesso di:

  • laurea in medicina e chirurgia;
  • qualifica di medico competente ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n.81/2008;
  • il conseguimento di un corso di studio di specializzazione (vedi sotto).

Corsi di specializzazione richiesti al futuro Medico abilitato

In base all’art.8 i medici devono avere svolto:

  • l’insegnamento della materia di radioprotezione
  • o, in alternativa, aver conseguito un corso di perfezionamento post­ universitario in materia di tutela dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico della durata minima di 40 ore con didattica frontale con la previsione di una parte pratica di 40 giorni lavorativi.

Quest’ultima previsione, di cui alla lettera c) dell’articolo 8 (comma 1) è stata sostituita dal Decreto 23 luglio 2024 che ora richiede

“c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro”.

Accesso all’Esame di abilitazione: quali materie conoscere?

In base all’art. 9 il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza

  • dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro
  • dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale,
  • in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni.
  • dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale
  • delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.
  • gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

Domanda di ammissione all’esame di abilitazione: come presentarla?

L’articolo 6 specifica che la domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati, va presentata al Ministero del lavoro – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Ammissione all’Esame: cosa deve dimostrare il Medico?

Il candidato deve dimostrare il possesso, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c (con riferimento all’art.8), e di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.

Quando svolgere l’esame per il Medico abilitato in radioprotezione?

Le sessioni d’esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31dicembre del precedente anno solare (art.6)

Iscrizione nell’Elenco dei Medici abilitati in radioprotezione

Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla Commissione possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro, secondo le modalità individuate con un altro apposito decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato e previo pagamento della tassa di concessione governativa.

Aggiornamento professionale dei medici autorizzati alla sorveglianza radiometrica

L’Art. 10 richiede ai medici autorizzati l’aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a partire dal triennio formativo successivo all’entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2023).

Il Decreto 23 luglio 2024 ha modificato la disciplina dei Crediti per esperti in radioprotezione

In base alla nuova previsione:

“2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti”.

b) “3. L’aggiornamento professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in
medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati.

Per approfondire sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it