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Stress termico: quando scatta la CIGO per “eventi meteo”?

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In un comunicato congiunto del 27 luglio, INAIL e INPS illustrano le iniziative promosse a sostegno di lavoratori e aziende alle prese con il caldo record di questa estate e spiegano quando è possibile ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria per “eventi meteo”.

Perché ne parliamo?

Perché i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro: al punto che INAIL ha diffuso la recente Guida sul rischio calore e l’Ispettorato Nazionale del lavoro – INL ha ribadito la necessità di vigilare sugli effetti del rischio calore e sull’esposizione dei lavoratori a temperature che possano causare stress termico.

CIGO per eventi meteo: quando scatta?

Spiega INPS: la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite” che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto (come ribadito nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Cassa integrazione per eventi meteo: a quali aziende spetta?

Secondo INAIL e INPS i settori di attività interessati riguardano, ad esempio, le aziende che effettuano lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Come ottenere la CIGO per eventi meteo?

L’azienda interessata alla Cassa integrazione guadagni per “eventi meteo” deve presentare Domanda di CIGO e una Relazione tecnica.

Documentazione per Cassa Integrazione guadagni ordinaria per “eventi meteo” cosa contiene?

INPS ricorda che nella Relazione allegata occorre indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.

L’azienda non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo (le amministrazioni pubbliche provvedono infatti al reperimento degli stessi).

CIGO per eventi meteo e ruolo del responsabile per la sicurezza

INPS e INAIL ricordano anche il ruolo che può svolgere il responsabile per la sicurezza in caso di ondate di calore che interessino i lavoratori.

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce infatti la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nei casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it