In particolare, nella versione aggiornata del Testo Unico di Sicurezza è stata inserita:
–la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (adeguamento delle condizioni di sicurezza di motocoltivatori e moto zappatrici)
–la modifica all’art. 71 del T.U.S.(Obblighi del datore di lavoro), comma 11 (relativo alle verifiche periodiche) introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
–gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013, compresi quindi gli ultimi tre diffusi il 23 dicembre.
Per quanto riguarda l’articolo 71 co 11 del Testo Unico di Sicurezza sulle verifiche delle attrezzature di lavoro, i provvedimenti di modifica sono stati due: la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101) e l’art. 32 del Decreto del Fare (Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 – S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 – S.O. n. 63).
A seguito delle modifiche del 2013 il comma recita:
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”.
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