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Trasporto ferroviario e obbligo di vigilanza: Interpello n.6/2018

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Con Interpello n.6/2018 del Ministero del lavoro il Ministero risponde nuovamente a quesiti in materia di trasporto ferroviario e sull’assolvimento dell’obbligo di vigilanza dell’operatore ferroviario, attraverso l’adozione di dispositivi soggetti all’assenso di conformità.

Il Quesito
L’organizzazione Cub Trasporti pone alla Commissione Interpelli due quesiti: il primo riguarda l’assolvimento dell’obbligo di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore attraverso l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa.
Il secondo quesito riguarda sempre il “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose in ambito ferroviario: è possibile assolvere all’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro attraverso dispositivi predisposti al “controllo della vigilanza” (sottoposti ad assenso di conformità), oppure è necessario che le imprese ricerchino, adottino e si avvalgano di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna?

Secondo la Commissione Interpelli
Secondo la Commissione Interpelli, quanto al primo quesito, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee. L’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal Testo Unico di Sicurezza.
La Commissione richiama anche l’interpello 6/2018 laddove, con riferimento alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva” si era espressa nel senso che, anche se risulta conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve valutare l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori del dispositivo di vigilanza, nell’ambito della valutazione dei rischi, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità.

La Commissione, in risposta al secondo quesito, richiama poi il dettato dell’art. 15 del D.Lgs. n.81/08 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.
Seguendo tale periodo, il datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».

Riferimenti normativi:
Interpello n. 6/ 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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Redazione InSic

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