Trasporto pubblico, ordinanza del 1° agosto 2020: il distanziamento e le deroghe

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Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 1 agosto 2020 – IN ALLEGATO impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina).
Previsto anche l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell ‘ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tali disposizioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Distanziamento a bordo dei treni: chiarimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti

Per quanto attiene al settore dei trasporti, il Ministero per le Infrastrutture precisa che con le linee guida allegate al DPCM del 14 luglio non era stato reintrodotto il riempimento al 100%, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a certe condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riempimento totale.
Alla luce dell’andamento epidemiologico da COVID-19 è stata concordata ora una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta Velocità per non correre inutili rischi. Pertanto i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga.
Inoltre, per tutto il sistema di trasporto pubblico, è stato chiesto al CTS di rivalutare complessivamente tutte le linee guida già allegate al Dpcm del 14 luglio e di fornire un parere sulle nuove linee per il trasporto scolastico.

Trasporto ferroviario: le deroghe e le condizioni di sicurezza ai sensi del DPCM 14 luglio 2020

In coerenza con tutte le linee guida sui sistemi di trasporto nel dpcm del 14 luglio, e con le deroghe previste per il trasporto aereo vigenti secondo il dpcm di giugno, sono previste alcune modifiche all’organizzazione del trasporto ferroviario a lunga percorrenza.
E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei casi in cui:
l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell’accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione.
Resta esclusa la possibilità di utilizzare i sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro, ferma restando la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano conviventi nella stessa unità abitativa.
Come pure è obbligatorio l’uso di mascherina e l’autocertificazione di ogni passeggero che al momento dell’acquisto del biglietto specifica:
– di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
– di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse insistente, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
– l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi del predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione i servizi ferroviari utilizzati.
Infine, le misure in vigore dal 14 luglio sono state subordinate alla presentazione di un idoneo piano organizzativo presentato da parte dei gestori. Come su tutti i mezzi di trasporto le eventuali deroghe alle restrizioni rimangono soggette alle misure di prevenzione già’ testate nei mesi scorsi, durante l’emergenza sanitaria.

Redazione InSic

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