Inoltre i chiarimenti richiesti vertono sull’utilizzo del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza.
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Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione richiama l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016 relativamente alla parte di quesito sull’attività di vigilanza per treni merci con un solo macchinista, laddove la Commissione aveva stabilito che l’obbligo di portare soccorso in via immediata può comportare anche modifiche al Modello di organizzazione e gestione scelto dall’azienda (in via volontaria) laddove il Modello determini tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea), in quanto la tematica non è di sua competenza.
Quanto invece alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione ritiene che anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Peraltro, secondo la Commissione, già in art. 15 del D.Lgs. n.81/08 si richiede tra le misure generali di prevenzione a carico del datore di lavoro “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Ciò implica che nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore.
Interpello n. 5/ 2018
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante” – seduta della Commissione del 14 giugno 2018.
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