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Umbria: approvata la legge per prevenire le cadute dall’alto

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La proposta di legge introduce per la prima volta in Umbria una normativa per prevenire le cadute dall’alto e da sfondamento, che costituiscono il 25 per cento del totale delle morti sul lavoro, ma si rivolge anche ai cittadini che eseguano lavori ad un’altezza superiore ai due metri. La legge, di iniziativa della Giunta regionale, è stata integrata con i suggerimenti tecnici contenuti in una analoga proposta di legge sul medesimo argomento presentata dalla consigliera del Pdl Maria Rosi.

I dettagli

“La legge – ha spiegato l’assessore Stefano Vinti mira a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi di infortunio su tutte le attività che si svolgono in quota, anche quelle dei cittadini quando si espongono ad un’altezza superiore ai due metri. Le cifre dimostrano che, a fronte di una diminuzione del numero complessivo degli infortuni sul lavoro, non diminuisce il numero di quelli gravi, con prognosi superiori ai 40 giorni, evidenziando proprio l’incidenza di quelli causati da cadute dall’alto e da sfondamento. Il 67 per cento degli incidenti riguardano il settore delle costruzioni e il 10 per cento l’agricoltura, ma soprattutto – ha sottolineato Vinti – il 26 per cento dei casi sono dovuti a sfondamenti della copertura causati da assenza di protezioni e percorsi predefiniti, mentre nel 15 per cento dei casi le cause sono cadute da ponteggi o impalcature fisse. Ecco perché – ha ribadito l’assessore – dobbiamo impegnarci in una battaglia culturale per prevenire le cadute dall’alto e da sfondamento durante lo svolgersi di qualsiasi attività, dall’edilizia all’agricoltura ed all’allestimento di strutture provvisorie per spettacoli teatrali, musicali, cinematografici o altre forme di intrattenimento. Abbiamo previsto campagne informative e un sistema di formazione dei lavoratori e dei tecnici responsabili della progettazione di lavori in quota, oltre che la stesura obbligatoria di un elaborato tecnico sui lavori ed un attento monitoraggio informatico e telematico”

La scheda

La presente legge promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota superiore ai due metri di altezza ed in particolare quelle attività che si svolgono nell’ambito dell’edilizia, dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
La Regione realizza attività formative rivolte ai lavoratori ed ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza. Per estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza saranno attuate campagne di informazione e comunicazione.
I progetti relativi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) riguardanti le coperture o le facciate ventilate prevedono l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento delle attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza. Devono essere integrati da un elaborato tecnico che contenga le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto. Tale elaborato dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di modifica e deve essere messo a disposizione di coloro i quali successivamente svolgano ulteriori attività in quota.
L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico determina l’irricevibilità dell’istanza di permesso a costruire.
La Giunta adotterà un regolamento contenente tutte le prescrizioni e le indicazioni tecniche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i Comuni adegueranno le proprie disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione delle norme regolamentari sul Bollettino ufficiale della Regione.
In adempimento alla clausola valutativa, la Giunta relazionerà al Consiglio regionale sui dati tecnici e sulle attività eseguite e sulle modalità adottate in materia di formazione e prevenzione

Redazione InSic

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