La Sentenza n. 4035/2013 del 31/7/2013, riguarda la legittimità o meno di un provvedimento di diniego della PA rispetto ad una richiesta di accesso ad alcune dichiarazioni rese da alcuni lavoratori, rilasciate nel corso di una verifica ispettiva. La richiesta era stata avanzata, nel caso di specie, da un soggetto che era coobbligato in solido col datore di lavoro.
Il Ministero riconosce che la vicenda si inserisce “in un quadro giurisprudenziale connotato da orientamenti contrastanti ed oscillanti nel tempo“: diverse pronunce ritenevano ammissibile l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva ritenendo che l’esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati fosse recessiva di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa di quell’interesse (ex multa Cons. St., sez. VI, n. 3798/2008 del 29.7.2008).
In alcuni casi le decisioni si fondavano sulla possibilità, evidentemente non esercitata, da parte dell’Amministrazione di intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o apposizione di omissis attraverso cui ottenere l’espunzione dei nominativi dei dipendenti interessati), in modo da consentire il giusto compendio tra gli opposti interessi in gioco.
Altre pronunce(ad es. Cons. Stato., sez. VI, n. I842/2008), invece hanno stabilito che in materia di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva, è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione “a motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società” (in base agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757/1994).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013 del 31/7/2013, in controtendenza rispetto all’orientamento appena esaminato, interviene dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all’accesso, riaffermando, pur entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, la legittimità per le Direzioni territoriali di questo Ministero di sottrarre all’accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l’accesso ispettivo, ma sottolinea: “Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione, non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione (…)”.
La sentenza infine chiarisce anche sulla posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di accesso alle dichiarazioni dagli stessi rilasciale in sede ispettiva, chiarendo come vada loro attribuita la qualifica di “controinteressati” con il conseguente riconoscimento, anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro.
In allegato alla notizia il testo della circolare n.43/2013 e della sentenza n. 4035/2013 del Consiglio di Stato.
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