Attrezzature

Verifiche periodiche attrezzature: nuovo elenco dei soggetti abilitati

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In questa pagina riportiamo l’ultimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’articolo: chi sono i soggetti abilitati: quali sono i loro obblighi? Alcune indicazioni anche sulla formazione all’uso delle attrezzature di lavoro: con approfondimenti utili per gli operatori della sicurezza.

Abilitazioni alle verifiche su attrezzature: l’ultimo elenco (2023-2024)

Riportiamo in ordine cronologico i decreti direttoriali che aggiornano l’elenco dei soggetti abilitati.

Abilitazioni alle verifiche periodiche: elenchi 2020-2021 del Ministero del Lavoro

La lista dei decreti direzionali con gli elenchi del 2022.

Abilitazioni alle verifiche periodiche: elenchi 2020-2021 del Ministero del Lavoro

La lista dei decreti direzionali con gli elenchi del 2020-2021.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature: chi sono?

Si tratta di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4  dell’art. 2, del D.M. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”).

In caso di verifiche, il datore di lavoro può consultare un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale presso le singole ASL.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: obblighi e verbali

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche devono rispettare gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011:

  • devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.
  • devono trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
  • deve conservare i documenti relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni.

Soggetti abilitati alle verifiche: cosa fare in caso di inidoneità?

In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.I. 11.4.2011).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

Iscrizione dei soggetti abilitati negli elenchi regionali

Al momento della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011), i soggetti abilitati devono comunicare:

  • l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.
  • tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

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