Il Decreto è composto da sette articoli:
– all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
– all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
– all’articolo 3 riporta i nominativi dei soggetti Iscritti per la prima volta nell’elenco;
– all’articolo 4 reca la Sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati del soggetto richiedente la sospensione;
– all’articolo 5 viene decretata la cancellazione dell’iscrizione, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
– all’articolo 6 reca il nuovo Elenco dei soggetti abilitati;
– all’articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al decreto n. 6 del 14 febbraio 2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.
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