Verifiche su attrezzature, un decreto fissa le tariffe

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Il Ministero del Lavoro ha resa nota la pubblicazione del decreto che fissa le Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi ai consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l’aggiornamento.
Nell’allegato è presente una tabella riassuntiva delle diverse attrezzature di lavoro e dei diversi importi tariffari per la prima verifica periodica, e per quella successiva alla prima.
Le attrezzature vengono distinte in vari gruppi:
– gruppo SP per il Sollevamento persone,
– gruppo SC Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
-gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
del gruppo SP – Sollevamento persone
La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature: per insiemi costituiti da almeno due attrezzature rientranti nell’allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell’allegato 11 del DM 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione dei 20% sul costo complessivo.
Ricordiamo che l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro previste nell’allegato VII, risiede nell’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008. La prima di tali verifiche è effettuata dall’Inail, ex Ispesl, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore dì lavoro.
In base all’articolo 71, comma 12, del TUS per l’effettuazione delle verifiche, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
In base al recente decreto ministeriale 11 aprile 2011 articolo 3, comma 2, lettera b), i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto che fissa le tariffe.

Redazione InSic

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