Verso un sistema di qualificazione del lavoro: accordo Ministero-Regioni

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Dal sito delle Regioni e della Regione Lazio la notizia della chiusura dell’incontro del 6 febbraio tra il ministro Nunzia Catalfo e le Regioni, e l’approvazione di un importante Documento condiviso in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I criteri di premialità per le imprese virtuose

In una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e vicecoordinatore della commissione Lavoro della Conferenza Regioni sottolinea l’esito positivo “sia nel metodo sia nei contenuti” del Documento che intende definire criteri nazionali per l’introduzione di premialità per le imprese virtuose. “Questi criteri possiamo chiamarli ‘patente a punti’ o in altro modo, ma l’obiettivo deve essere chiaro: introdurre un sistema di qualificazione del lavoro per aumentare i diritti per i lavoratori e garantire una concorrenza imprenditoriale e un mercato sano nel nostro paese” sottolinea Berardino.

Il cronoprogramma di incontri Ministero-Regioni per la sicurezza sul lavoro

Berardino annuncia inoltre che “abbiamo chiesto e ottenuto la definizione di un cronoprogramma per affrontare in tempi certi tematiche fondamentali. Il 13 febbraio è stato dunque convocato un tavolo specifico sulla formazione, il 24 sulla qualificazione del lavoro e il 26 sulla vigilanza. Da approfondire, a nostro avviso, anche la rappresentatività all’interno degli organismi paritetici, protagonisti dell’erogazione della formazione sulla salute e la sicurezza, un settore che ha bisogno di regole certe e di qualità”.
Berardino sottolinea poi la necessità di un coinvolgimento attivo di tanti soggetti” e di come ” in diverse regioni siano stati sottoscritti importanti accordi con le parti sociali che possono fungere da modelli di riferimento anche sul piano nazionale e per arrivare a un piano strategico nazionale”.
Disponibilità è stata confermata anche per uno scambio di informazioni e dati in cooperazione applicativa, con l’obiettivo di rafforzare anche le maglie degli interventi di prevenzione e di controllo.

Verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo il Testo unico di Sicurezza

La verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica, di cui la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha il compito di predisposizione. Il Decreto del Presidente della Repubblica DPR deve essere emanato previa acquisizione di parere della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni/Province autonome ovvero, con riferimento al comparto dell’edilizia, da uno specifico Decreto del Presidente della Repubblica sulla cosiddetta “patente a punti” delle imprese e lavoratori autonomi operanti nel settore specifico, di cui all’art. 17 c. 1.bis del D.Lgs. 81/08.
A dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e a nove anni dalla previsione della patente a punti nel settore dell’edilizia, tali decreti non sono stati ancora emanati. Ciò comporta l’applicazione della norma transitoria che prevede una verifica basata sull’acquisizione di due soli documenti:
-certificato della CCIAA;
-autocertificazione, ex art. 47 del DPR 445/2000, da parte dell’interessato sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Tale verifica è da intendersi di “tipo formale”: in più già con Interpello n.3/2014 il Ministero ha chiarito che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’acquisizione del certificato CCIAA e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.

All’orientamento formale si è contrapposto un orientamento giursprudenziale (ad esempio in Cass. Pen., sez. IV, 27/08/2014 n. 36268. Cass. Pen., sez. IV, 27/08/2014 n. 36268) per il quale si deve verificare che il soggetto affidatario non solo sia munito dei titoli di idoneità prescritti per legge (verifica formale), come si evince dal certificato camerale a l’autocertificazione, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività da affidare e alle concrete modalità di espletamento della stessa (verifica sostanziale).

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