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Violazione norme antinfortunistiche e sequestro preventivo d’azienda

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La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18603, del 24 aprile 2013 ha precisato che secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche uno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, per il quale non è rilevante il fatto che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali.

La vicenda processuale

Nel caso portato all’attenzione della Corte un GIP aveva emanato un decreto di sequestro preventivo nei confronti di tre società (e per le loro relative aziende), riferibili ad un unico proprietario che aveva un procedimento penale a carico per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un suo dipendente.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza aveva annullato il decreto di sequestro, evidenziando l’inammissibilità del sequestro preventivo in relazione a un’attività imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio (e non già interdittivo) della misura cautelare in esame, tale da imporne la riferibilità esclusivamente ad una res pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilità dei soli beni, e non già di un’impresa o di un’attività imprenditoriale, anche a fronte della piana ricorribilità ai rimedi specifici di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti) esperibili anche in relazione al delitto di lesioni personali gravi.
Il procuratore ricorreva in Cassazione sostenendo che proprio tali beni, nella specie, avevano costituito il mezzo attraverso il quale l’indagato aveva commesso il reato allo stesso contestato, poiché all’imputato in qualità di datore di lavoro era stata ascritta la realizzazione di un’organizzazione imprenditoriale del tutto priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all’incolumità dei lavoratori impiegati.

Il giudizio della Corte

In merito alla questione, la Cassazione ha precisato che in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, per il quale non è rilevante il fatto che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali
Quindi, deve ritenersi l’ordinanza impugnata emessa in violazione di legge nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità dell’azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo, indipendentemente dall’indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità della misura rispetto al reato, ovvero l’eventuale proporzionalità di detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata.
Proprio su tale ultimo aspetto, la Cassazione ha richiamato il principio sancito dalla sentenza Cass., Sez. 5, n. 8152/2010, nella parte in cui ricorda come i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p., per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sull’impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva.

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Redazione InSic

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