È stata infatti pubblicata in Gazzetta, la Delibera n.312 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che apporta modifica al Regolamento whistleblowing, sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Sul sito dell’Autorità si trova ora il testo coordinato del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio, alla luce delle modifiche intervenute.
Il 16 aprile scorso il Parlamento europeo ha a sua volta approvato alcune disposizioni che confluiranno in una direttiva per assicurare standard minimi di protezione alle persone che denunciano pubblicamente violazioni al diritto dell’UE. Finora, la protezione per i whistleblower non era armonizzata fra gli stati membri e copriva solo alcuni settori, spiega l’europarlamento.
Nell'articolo
Whistleblowing e riferimenti normativi
Con Legge 30 novembre 2017, n. 179 (in vigore dal 29 dicembre 2017) è stato disciplinato il sistema di segnalazioni di reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.La Legge ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro pubblico e privato, in particolare, al D.Lgs. n.165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato inserendo il reato presupposto nei comma 2-bis, 2-ter e 2-quater).
La sua ratio è quella di assicurare la tutela del segnalante garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità e azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001: su tutto è tenuto a vigilare l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (deve evitare casi di discriminazione del segnalante e che questi possa usufruire all’interno della propria amministrazione di un sistema per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT).
Gestione delle segnalazioni/comunicazioni di whistleblowing: le modifiche intervenute
Il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in caso di whistleblowing è stato invece approvato nell’adunanza del 30 ottobre 2018, ed è entrato in vigore il 4 dicembre 2018.La Delibera n.312/2019 riscrive completamente l’Art. 13 del Regolamento (Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis) dando una nuova Rubrica (Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001)
In base al nuovo articolo 13 l’Ufficio procede all’archiviazione delle segnalazioni/comunicazioni in casi specifici:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’Autorità non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
Al comma 2 si indica che fuori da questi casi l’Ufficio deve trasmettere agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti (questi uffici svolgono poi attività istruttoria e nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001).
Inoltre, l’Ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio dell’Autorità Antincorruzione, l’elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell’avvenuta archiviazione, nonché l’elenco delle segnalazioni valide, trasmesse agli uffici competenti.
Whistleblowing. le misure europee in vista
Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato norme che assicurano standard minimi di protezione alle persone che denunciano pubblicamente violazioni al diritto dell’UE.Si cerca così di rendere più facile e più sicuro segnalare le irregolarità di frode fiscale, riciclaggio di denaro, appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, protezione dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati.
Le organizzazioni pubbliche e private con più di 50 dipendenti dovranno organizzare dei canali interni per le segnalazioni che permettano ai dipendenti di denunciare all’interno dell’organizzazione stessa. Le autorità nazionali dovranno stabilire anche dei canali esterni di segnalazione. I whistleblower saranno protetti sia che scelgano di denunciare all’interno sia che scelgano di farlo all’esterno tramite organismi nazionali o europei.
La direttiva in vista prevede anche la possibilità di denunciare pubblicamente, tramite i media per esempio, nel caso in cui si verifichino delle condizioni specifiche come la mancanza di un seguito alla denuncia iniziale, in caso di pericolo imminente per l’interesse pubblico o se c’è il rischio di ritorsioni.
Tutte le forme di ritorsione dovute a segnalazioni di whistleblower sono proibite (demansionamento, sospensione, licenziamento e così via). La protezione sarà garantita anche alle persone che assistono i whistleblower.
Gli stati membri dovrebbero fornire ai whistleblower accesso alle informazioni relative alla denuncia e alle procedure e supporto legale, finanziario e psicologico.
Ora le nuove norme dovranno essere approvate dai ministri europei, dopodiché gli stati membri avranno due anni di tempo per integrarle nella propria legislazione.
Riferimenti normativi
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 10 aprile 2019Modificazioni al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312).
(GU n.97 del 26-4-2019)
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