Rischio elettrico

Lavori sotto tensione: aggiornati gli elenchi di aziende autorizzate e formatori

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Seguiamo gli aggiornamenti dell’elenco delle aziende abilitate per l’effettuazione dei lavori sotto tensione superiore a 1000V (di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011) e dei soggetti formatori (ai sensi dell’articolo 82, comma 2 del Testo Unico di Sicurezza -Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
Inoltre, gli obblighi delle aziende autorizzate i controlli e le modalità di variazioni delle autorizzazioni in base alla normativa del DM 4/2/2011.

Elenco aziende autorizzate ai lavori sotto tensione e soggetti abilitati – ultimo aggiornamento

Con Decreto direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023 arriva il 12° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione. Sostituisce integralmente l’elenco adottato col Decreto Direttoriale precedente.

Elenchi di aziende e soggetti abilitati anni 2017-2023

Lavori sotto tensione: gli obblighi delle aziende autorizzate

Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e) DM. 4.2.2011,

  • gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.

  • Le variazioni nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, previo parere della Commissione per i Lavori sotto tensione, di cui al D.M. 4.2.2011.

Lavori sotto tensione e sospensioni dall’elenco ministeriale

La sospensione di un’azienda o di un formatore dall’elenco può avvenire a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori.

Lavori sotto tensione: quanto vale l’iscrizione negli elenchi ministeriali?

L’iscrizione ha un periodo di validità di tre anni a partire dalla data di autorizzazione.

Lavori sotto tensione e controlli ministeriale

Entro il periodo di validità dell’iscrizione il Ministero lavoro ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e allegato III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.

La Commissione per i lavori sotto tensione

La ricostituzione della Commissione dei Lavori sotto tensione è avvenuta con il Decreto direttoriale n. 12/2017, (prevista al punto 2 dell’allegato I al D.M. 4.2.2011 che riporta la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.

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Redazione InSic

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