Accordo Formazione RSPP/ASPP: obbligo e decorrenza dell’aggiornamento

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Proseguiamo con l’analisi dell’Accordo per la formazione RSPP/ASPP diffuso dalla Conferenza Stato-Regioni ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale (al momento in cui scriviamo).
Abbiamo visto l’articolazione del provvedimento, requisiti minimi e titoli di studio (punto 2), abbiamo visto l’articolazione dei percorsi formativi ed il riconoscimento della formazione pregressa(punti 2-8).
Ora passiamo all’Aggiornamento per RSPP e ASPP, regolato al punto 9.

Obbligo di aggiornamento: frequenza minima (punto 9)
L’obbligo dell’aggiornamento si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. Non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
Queste le tematiche oggetto di aggiornamento:
– aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; sistemi di gestione e processi organizzativi;
– fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
– tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
ASPP: 20 ore nel quinquennio
RSPP: 40 ore nel quinquennio
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell’Accordo e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
– ASPP: 10 ore;
– RSPP: 20 ore.

L’accordo richiede la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa mentre non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. Gli organizzatori di eventi o seminari o della formazione in modalità e-learning devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori che rispettino le caratteristiche di cui al punto 2 (vedi nostro aggiornamento)

Partecipazione ad altri corsi di aggiornamento e compatibilità
L’Accordo specifica poi che: Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle(per esempio), dei dirigenti e dei preposti dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli arti 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida”.
Inoltre, con riferimento al punto 8 dell’Accordo, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP. Mentre la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa così pure come la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza.

Modifiche al Testo unico di Sicurezza (punto 9.1)
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori attraverso la partecipazione a convegni o seminari, il riferimento contenuto nel paragrafo “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI” dell’Allegato XIV deD.Lgs. n.81/2008 “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” viene sostituito facendo riferimento all’obbligo di tenuta del registro presenze, e viene rimosso il riferimento al numero massimo di partecipanti. Ecco la nuova dicitura del Testo Unico di Sicurezza:
“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. “

Decorrenza dell’aggiornamento (punto 10)
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune, specifica l’Accordo che al punto 10 aggiunge, quanto ai soggetti esonerati, che ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Tuttavia, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come per esempio nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all’uso delle attrezzature (di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012) – tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

Attestati (punto 11)
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori individuati al punto 2 dell’Accordo (vedi il nostro aggiornamento) che, come abbiamo visto, devono provvedere alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore.

Le Regioni e Province autonome sono tenute a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Inoltre, presso il formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante ed il “registro del corso” che riporti l’elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Redazione InSic

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