Accordo Formazione RSPP/ASPP: requisiti docenti e riconoscimenti per figure della sicurezza

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Torniamo ancora sull’Accordo per la Formazione RSPP e ASPP (diffuso sul sito della Conferenza Stato-Regioni) per analizzare il punto 12 dell’Accordo dove si forniscono alcune indicazioni integrative (e correttive) in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro: dai requisiti dei docenti alla formazione del datore di lavoro che voglia svolgere i compiti del SPP e sul riconoscimento della formazione ed i relativi esoneri per medico del lavoro, incaricati di pubblico servizio e lavoratori somministrati.

Requisiti dei formatori (punto 12.1 e 2)
Si parte dai requisiti dei docenti dei corsi in salute e sicurezza sul lavoro: in tutti quelli obbligatori fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 (considerazione già ribadita nei precedenti aggiornamenti).
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo 2011 sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal DIM 6 marzo 2013.

Datore di lavoro che svolga i compiti del SPP (punto 12.2)
E sempre con riguardo al datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il punto 12.2 detta alcune condizioni particolari: se l’attività in cui opera è inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (in base alla Tabella dell’All.2 dell’Accrdo 2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Riconoscimenti formazione (par. 12.3 e 12.4)
Il punto 12.3 fa riferimento al medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro, come esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del Testo unico di Sicurezza sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, sia perchè collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.
Ugualmente risultano esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Formazione dei lavoratori somministrati (par.12.5)
L’Accordo Formazione RSPP/ASPP 2016 modifica il par.8 (Crediti formativi) dell’Accordo 2011 sulla formazione lavoratori, disponendo che la formazione per lavoratori somministrati viene effettuata a carico del somministratore che deve informarli sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Redazione InSic

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