Accordo Formazione RSPP: soggetti formatori e percorsi formativi

1461 0
In attesa della pubblicazione ufficiale in Gazzetta, dell’Accordo sulla formazione per RSPP e ASPP tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, continuiamo l’analisi del testo diffuso sul sito della Conferenza Stato-Regioni, approvato il 7 luglio scorso di cui abbiamo visto l’Articolazione.
Dopo aver analizzato il punto 1 dell’Accordo sui titoli di studio richiesti (o esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione) vediamo le indicazioni fornite su soggetti formatori e sistema di accreditamento, nei punti 2-8.

Soggetti formatori
Al punto 2 dell’Allegato A le indicazioni su INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di formazione RSPP/ASPP e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l’INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa,
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico.
I) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del Testo Unico di Sicurezza, limitatamente allo specifico settore di riferimento. Una nota dell’Accordo riporta che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva di specifici criteri (si veda elenco di cui alla nota 2 del par.2 )
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; n) gli ordini e i collegi professionali.

Docenti
In base all’Accordo, i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal DIM 6 marzo 2013 (vedi la nostra analisi al decreto). Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato IV; nell’allegato II sono riportati, invece, i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

Percorso formativo (punto 6 Allegato A)
II percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. È consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II.Perl’articolazione dei contenuti si veda la Tabella riportata al punto 6 suddivisa in Unità didattica per ore, obiettivi formativi e Contenuti del Modulo.

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il Modulo A, è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP .
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella di cui al punto 6, ed è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.
La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali. Deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti, si specifica nell’Accordo.

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La sua durata complessiva è di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
• progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
• pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali
• attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
• utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

La Tabella di cui al punto 6.3 riporta la Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C per Unità didattica, obiettivi formativi e contenuti del Modulo.

Verifica dell’Apprendimento (punto 7 dell’Accordo)
Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.La Verifica dell’apprendimento viene regolata al punto 7, e distinta in base ai moduli: per il MODULO A si richeide lo svolgimento di test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.
Anche per il MODULO B si fa riferimento a test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo; eventuale colloquio dì approfondimento.
Così anche per il MODULO C, test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

Sui Verbali, il punto 7.4 l’Accordo richiede che siano conservati dal soggetto formatore su supporti informatici, e devono contenere:
dati identificativi del soggetto formatore; dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
• elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
• tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità; luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
• sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.

Formazione Pregressa (punto 8)
Importante il riconoscimento della Formazione Pregressa in base all’Accordo Formazione RSPP del 2006, rispetto alla nuova articolazione del MODULO B: i percorsi formativi svolti in vigenza del precedente accordo sono fatti salvi, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Viene diffusa una specifica tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo (vedasi tabella al punto 8).

L’Accordo del 2016 stabilisce che in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore