Accordo Formazione RSPP/ASPP: articolazione e contenuti

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È stato pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, (ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).


Entrata in vigore
L’Accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione (non ancora avvenuta). In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
L’Accordo sostituirà l’Accordo del 26 gennaio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal Testo Unico di Sicurezza e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, e l’Accordo del’ 8 ottobre 2006 (relativo all’emanazione delle linee guida interpretative dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006).
Analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, con l’allegato II al nuovo Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione di questa disciplina.

Articolazione del Documento
L’Accordo è contenuto nell’Allegato A al cui interno sono presenti
-l’Allegato I: “Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione”
-l’Allegato II che riporta: “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità’ e-learning”
-Allegato III “Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013”
– Allegato IV “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”
– Allegato V Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

Di seguito scorriamo il testo, individuando le parti salienti, rimandano a singole notizie successive l’approfondimento dei singoli punti trattati e alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro un’analisi e commento sui punti critici del provvedimento.

Requisiti minimi
L’Accordo all’Allegato A riporta innanzitutto i requisiti della formazione per responsabili ed addetti SPP ed i requisiti minimi (titolo di studio non inferiore al diploma e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi). La durata e i contenuti dei corsi sono anch’essi da considerarsi come minimi e quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall’Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.
L’Accordo passa poi a indicare le classi di laurea ed esoneri le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con riferimento all’allegato I che riporta il dettaglio delle classi di laurea per l’esonero formativo.

Formatori e percorso formativo
Al punto 2 dell’Allegato A le indicazioni su SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Si indicano che sono i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento, i requisiti di aggiornamento, con riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, e infine, indicazioni sull’Organizzazione dei corsi da parte del soggetto formatore.
Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato IV; nell’allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning. Le indicazioni previste nell’allegato IV sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 dell’Accordo.
Al Par.6 segnaliamo l’importante riferimento al Percorso formativo strutturato in tre distinti moduli: A, B e C. Per l’articolazione dei contenuti si vedano le Tabelle che per ognuno riportano: “Unità didattica per ore”, “Obiettivi formativi” e “Contenuti” di ogni singolo Modulo. Fondamentale poi il riferimento all’allegato II per lo svolgimento del percorso formativo in modalità elearning alle condizioni previste in quell’allegato
Il paragrafo 7 individua per ciascun modulo la valutazione degli apprendimenti mentre il paragrafo 8 specifica come riconoscere la Formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni di 26 gennaio): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del precedente Accordo del 2006 si specifica nel nuovo Accordo; pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo (vedasi la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo).

Aggiornamento
Il Paragrafo 9 dell’Allegato A indica i contenuti dell’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP e si inquadra nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa (non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore).
L’Accordo specifica ulteriormente che le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: ASPP: 20 ore nel quinquennio RSPP: 40 ore nel quinquennio e parte dalla conclusione del Modulo B comune. È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II.
Inoltre, l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato dall’Accordo e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo, per cui per ASPP: 10 ore e per RSPP: 20 ore.

Disposizioni integrative e correttive
Da segnalare il paragrafo 12 dell’Allegato A all’Accordo che detta “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”.
Tali correzioni riguardano i requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con riferimento ai contenuti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 entrato in vigore il 18 marzo 2014.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Ulteriori correzioni riguardano poi le condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio PP

Gli ulteriori punti correttivi riguardano il riconoscimento della formazione del medico competente (punto 12.3), dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (punto 12.4), dei lavoratori somministrati(punto 12.5). Ed importante anche il punto 12.6 “Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica” nonché il 12.7 su “E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37” e sulla Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 12.8)
Modifiche in vista, poi all’Accordo del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi: (sostituzione lett h par 1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO), ai sensi del nuovo Accordo e di una nota in premessa sugli Organismi paritetici.
Modifiche (punto 12.10) anche per l’Accordo del del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, sempre in tema di organizzazione dei corsi di formazione per lavoratori realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda

Infine, anche una modifica all’Accordo del 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori , con riferimento alla lettera i),e sempre sulla “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” con riferimento agli organismi paritetici, nonché una modifica al punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sulla decorrenza degli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi previsti al punto 9.1.

Redazione InSic

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