Accordo Formazione RSPP/ASPP: la formazione specifica in e-learning

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Continuiamo con l’analisi del punto 12 dell’Accordo per la Formazione di #RSPP e #ASPP (diffuso sul sito della Conferenza Stato-Regioni).
Il punto 12, come abbiamo visto nello scorso aggiornamento,fornisce alcune Indicazioni integrative (e correttive) in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo visto quanto precisato sui requisiti dei docenti sulla formazione del datore di lavoro che svolga il SPP e su alcune particolari figure esonerate dalla frequentazione ai corsi (medici, incaricati di pubblico servizio e lavoratori somministrati). Nel punto 12.7 si approfondisce su e-learning per formazione specifica

Progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica (punto 12.7)
A riguardo il Punto 12.7 fa il punto sul “Mutuo riconoscimento” tra Regioni, che consiste “nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione” (ovvero gli estremi dell’atto amministrativo di accettazione dei progetti, il protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico).
E sempre in materia di E-learning, per la formazione specifica si ricorda che nelle aziende inserite nel rischio basso, (vedi tabella all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori (ai sensi dell’Accordo 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti). Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
L’Accordo Formazione RSPP-ASPP precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 12.8)
Riportiamo poi alcune precisazioni sul numero di partecipanti ai corsi (esposte al punto 12.8): in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (vedi accordi del 21 dicembre 2011) e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008) può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

Nel prossimo aggiornamento riporteremo le modifiche agli Accordi per la Formazione del 2011 e all’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro, riportati al punto 12.8 dell’Accordo RSPP/ASPP 2016.

Redazione InSic

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