Il ruolo degli ASPP è di supporto al RSPP nella consulenza al datore di lavoro in ambito salute e sicurezza. L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione collabora dunque con l’RSPP con il quale condivide gli obiettivi.
In questo approfondimento esaminiamo la definizione, gli obblighi e le responsabilità, la formazione dell’Addetto al servizio di prevenzione e protezione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.
Nell'articolo
Che cosa è un ASPP?
Di seguito le domande più importanti sulla figura e sul ruolo dell’ASPP in azienda.
ASPP: significato?
ASPP è un acronimo per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione: si tratta di una delle figure della sicurezza sul lavoro insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (con il quale costituisce il Servizio di prevenzione e Protezione in azienda).
Che cos’è un ASPP?
L’ASPP è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/08).
Che differenza c’è tra RSPP e ASPP?
L’ASPP è un addetto al servizio di prevenzione e protezione, mentre il RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda con il quale collabora nell’ambito del Sistema di Prevenzione aziendale.
ASPP cosa fa?
Quando è obbligatorio avere ASPP?
L’addetto non è una figura obbligatoria: il RSPP può essere l’unico componente del Servizio di Prevenzione e Protezione od essere coadiuvato, secondo le esigenze specifiche dell’impresa, da uno o più addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) facenti parte del Servizio
Chi deve nominare ASPP?
Nella costituzione del Servizio, è il datore di lavoro il soggetto titolare del potere di nomina dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Chi può fare l’ASPP?
Il datore di lavoro deve ricercare e può nominare ASPP addetti e RSPP (il responsabile) del servizio di prevenzione e protezione e le relative risorse “prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva”, come previsto dall’art. 31, primo comma, del Testo Unico o incarichi persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o degli organismi paritetici.. Tutte le scelte relative ai componenti del Servizio sono oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Chi non può fare l’ASPP?
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
I compiti dell’ASPP
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, gli Addetti del SPP, coordinati dal Responsabile del servizio RSPP, provvedono:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 81/08.
ASPP: cosa deve sapere?
Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione devono ricevere dal datore di lavoro informazioni su:
- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni e i dati relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
La formazione per ASPP – in presenza e online
L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha stabilito nuove regole per la formazione degli ASPP. L’Accordo prevede la possibilità di svolgere la formazione in presenza e a distanza: permette di svolgere anche online i seguenti corsi:
- corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
- corsi di formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A);
La Commissione degli Interpelli presso il Ministero del Lavoro, nella risposta all’Interpello n. 18/2016 ha fatto chiarezza relativamente allo svolgimento della formazione base a distanza per i moduli A e B.
La struttura del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni, comprensivo di durata e soggetti interessati è indicata e approfondita nell’articolo: La formazione per RSPP e ASPP: durata e struttura dei corsi.
Quanto costa un Corso ASPP?
Con decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012 erano state aggiornate le tariffe per l’attivita di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cosa ci vuole per poter diventare ASPP?
Per essere nominati e diventare ASPP (Addetto al Servizio di prevenzione e Protezione) occorre che il soggetto interessato abbia specifici requisiti indicati dal Testo Unico di Sicurezza (art.32) e svolga adeguati corsi di formazione pensati per RSPP e ASPP.
Per diventare ASPP (così come per diventare RSPP) è necessario
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio sopra indicato, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006.
Quali sono i corsi di formazione in presenza e online per ASPP?
Istituto Informa nel proprio catalogo di corsi di salute e sicurezza sul lavoro, organizza il corso di formazione per Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
MODULO A – MODULO B – MODULO C
Percorsi formativi stabiliti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (G.U. n. 193 del 19/08/2016)
Dal catalogo di Istituto informa sulla formazione e-learning in materia di salute e sicurezza di Istituto Informa segnaliamo:
Corso e-learning Aggiornamento RSPP
durata 8 ore
Corso valido come aggiornamento per RSPP – ASPP-DDL Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – Dirigenti – Preposti Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
RSPP e ASPP formazione – volumi di approfondimento
EPC Editore dedica alla figura dell’Addetto al servizio di prevenzione e Protezione i seguenti libri di salute e sicurezza sul lavoro:
Conosci già la rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro?
Dal 1985, il punto di riferimento per chi si occupa di Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell’ambiente
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore