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Il ruolo del preposto alla sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità

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Tra le figure della sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, quella del Preposto ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Le responsabilità del Preposto devono essere correlate alle funzioni da loro concretamente svolte, piuttosto che alle loro qualità formali.


In questo articolo esaminiamo chi è il Preposto, il ruolo, gli obblighi e le responsabilità, la formazione secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con un focus specifico sulle novità introdotte dalla Legge 215/21.

La figura del Preposto (art. 2, D.Lgs. 81/08 – definizione)

Le due definizioni, di dirigente e di preposto, sono state date per la prima volta nel 2008 dal D.Lgs. 81/2008. La previgente legislazione era infatti in tal senso carente, tanto che nel 2005 la Cassazione penale, riscontrando che una compiuta definizione del dirigente e del preposto non era fornita né dal D.P.R. 547/1955, né dal D.Lgs. 626/1994 che si limitavano a qualificarli quali “soggetti destinatari degli obblighi di legge“, nella motivazione, provvedeva ad individuare gli elementi distintivi delle due figure, al fine di delimitare il confine di attribuzioni e responsabilità penali.
Nel definire queste figure, la Suprema Corte ricordava inoltre che, secondo il principio di effettività, questa configurazione dei soggetti obbligati alla prevenzione e la relativa delimitazione delle responsabilità che gli sono connesse, devono essere correlate alle funzioni da loro concretamente svolte, piuttosto che alle loro qualità formali.

Chi è il preposto alla sicurezza?

Secondo l‘art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

Chi è il Preposto di fatto?

Lo status di preposto per la sicurezza non necessariamente è subordinato al rilascio di una nomina formale da parte del datore di lavoro: dapprima la giurisprudenza, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto -, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (art. 299 D.Lgs. 81/2008).

Il D.Lgs. 81/2008 traspone in legge quanto finora assunto dalla giurisprudenza, disponendo all’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”:Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (cioè datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”

In sintesi, si risponde delle responsabilità che gravano sulle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto, anche senza la presenza di un formale incarico, rilevando unicamente il dato sostanziale, cioè l’effettivo esercizio dei poteri svolto da queste figure.

Compiti del preposto: cosa fa (art. 19, dlgs 81/08 – obblighi)

Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del dirigente, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Come si diventa un preposto?

in base all’art. 19 del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro, il preposto per essere tale deve frequentare appositi corsi di formazione per i preposti alla sicurezza in azienda anche in modalità e-learning.

I contenuti della formazione del preposto è contenuta nell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la Formazione dei lavoratori.

L’a ‘applicazione dei contenuti dell’accordo costituisce corretta applicazione dell‘articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.

Formazione per il Preposto

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:

  • 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  • 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • 4. Incidenti e infortuni mancati
  • 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Per approfondire leggi il nostro Articolo collegato, a fianco.

  1. Quanto dura il corso per Preposti alla sicurezza dei lavoratori?

    In base all’Accordo del 21 dicembre 2011, la durata minima del modulo per Preposti è di 8 ore.

  2. Cosa rilascia il Corso per Preposti?

    L’effettuazione del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, permette all’aspirante Preposto di ottenere un Attestato con riferimento al settore ATECO.

Preposto: le modifiche del Decreto Fiscale

Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto aggiungendo nuove competenze ( qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) .

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno

  • lett. a) «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
    Prima invece si parlava genericamente “ informare i loro superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza”.
  • «f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;

Decreto Fiscale: modifica all’Art.19, nuova lettera a): intervento del Preposto per modificare il comportamento non conforme e interrompere l’attività

«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;

Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19 lettera f-bis)

Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)

Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Formazione del Preposto e modifiche del Decreto Fiscale 2022: Accordo Stato Regioni in revisione

Il DL Fiscale modifica anche l’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022(*) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su:

  • Durata;
  •  contenuti minimi;
  •  modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  •  modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  •  modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’Accordo al momento non è stato prodotto.

Preposti: il ruolo e le novità – aggiornamento

Per approfondire l’argomento e la figura del preposto, anche alla luce del Decreto Fiscale suggeriamo, tra i libri di salute e sicurezza realizzati da EPC Editore:

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti, EPC Editore, ristampa novembre 2022, Massera Stefano, Moruzzi Enrico

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti

Massera Stefano, Moruzzi Enrico

Manualistica per i lavoratori

Edizione: ristampa novembre 2022

Pagine: 112

Formato: 115×165 mm

€ 6,00

Il preposto leader nel sistema della sicurezza, EPC Editore, settembre 2022, Borgato Renata

Il preposto leader nel sistema della sicurezza

Borgato Renata

Libro

Edizione: settembre 2022

Pagine: 128

Formato: 150×210 mm

€ 14,25

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro, EPC Editore, marzo 2022 (IX ed.), Porpora Antonio

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro

Porpora Antonio

Libro

Edizione: marzo 2022 (IX ed.)

Pagine: 328

Formato: 150×210 mm

€ 21,85

Corso di formazione e aggiornamento per PREPOSTI, EPC Editore, gennaio 2022, Fattori Lucio, Massera Stefano

Corso di formazione e aggiornamento per PREPOSTI

Fattori Lucio, Massera Stefano

E-book

Formazione dei preposti: strumenti per il Formatore

InSic suggerisce i seguenti libri di EPC Editore dalla Collana Supporti per la Formazione a disposizione dei Formatori, con tutto quello che occorre per creare un corso di formazione in pochi passi

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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