Chi può organizzare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

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Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.2/2019, Lorenzo Fantini (Avvocato giuslavorista, già dirigente delle Divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ricorda come il Legislatore del “testo unico” abbia scelto di demandare il “dettaglio” della regolamentazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ad Accordi in Conferenza Stato-Regioni, per fornire parametri formalmente prefissati in merito a durata e contenuti dei corsi. Di tale tecnica regolatoria si è fatto però un uso talvolta eccessivo, che ha reso la materia piuttosto farraginosa. L’articolo – anche attraverso una pratica tabella esplicativa – vuole fare chiarezza sul tema.
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In tale contesto si colloca la discussione, spesso ideologica ma sempre molto accesa, sulla possibilità che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro venga erogata in modalità diversa da quella tradizionale (la “presenza fisica”), vale a dire con utilizzo di strumenti informatici. “Non è certamente mia intenzione – anche solo per ragioni di sintesi – soffermarmi su questa diatriba essendo sufficiente rimarcare come ad oggi la disciplina in materia di formazione via e-learning sia contenuta principalmente nell’allegato 2 all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per la formazione di RSPP e ASPP il quale – fermi restando i limiti di tale formazione (consentita, ad esempio, per l’intero percorso formativo per i lavoratori delle aziende a rischio “basso” e per parte “generale” della formazione lavoratori per le aziende a rischio “medio” e “alto” o, ancora, solo per una parte del corso di formazione per “preposti”) – identifica in modo puntuale le caratteristiche “tecniche” che la piattaforma informatica utilizzata per il corso deve possedere, contenendo altresì disposizioni dirette a distinguere l’e-learning, intesa come modalità di formazione moderna e efficace (pertanto consentita), dalla cosiddetta (in termini generali) Formazione A Distanza (FAD), modalità priva di una sua regolamentazione e, quindi, oggi del tutto vietata per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” sottolinea Fantini nell’articolo.

Nell’ambito di tale meritoria regolamentazione si rinviene, tuttavia, qualche disposizione assai discutibile e, in particolare, la previsione – probabilmente (così risulta a chi scrive in base alle informazioni ricevute dai materiali estensori dell’Accordo del 7 luglio 2016) frutto di una erronea stesura del documento nelle concitate fasi finali di redazione – che solo i “soggetti formatori” dei corsi per RSPP e ASPP possano organizzare corsi di formazione in modalità e-learning. Allo scopo di comprendere meglio tale disposizione è stato chiesto alla Commissione interpelli se tale statuizione si debba intendere come limitata ai soli corsi per RSPP e ASPP (quelli oggetto di legittima regolamentazione per mezzo dell’Accordo del 7 luglio 2016) o abbia portata generale e la Commissione ha risposto con documento n. 7/2018…

Redazione InSic

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