Il Gruppo di Formazione della CIIP (Consulta Interassociativa italiana per la prevenzione) coordinato da Norberto Canciani ha redatto nel tempo diversi documenti orientativi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Li riportiamo di seguito, nei diversi aggiornamenti intervenuti fra 2021 e 2022.
Nell'articolo
“Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”: orientamenti CIIP 2022
Il 2 giugno scorso la CIIP ha aggiornato il Documento sulla “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 2021 con nuove considerazioni in materia di formazione per le figure della sicurezza, anche alla luce delle evoluzioni della normativa e dell’annuncio della prossima pubblicazione degli Accordi per la Formazione in sostituzione degli Accordi del 2011.
Di seguito ci concentriamo sulle riflessioni e le proposte operative che la CIIP ha formulato su enti formatori, docenti e sui percorsi formativi di datore di lavoro e preposto, le due figure toccate dalla riforma introdotta con DL Fiscale convertito.
Accordi per la Formazione in Sicurezza: la proposta di modifica della CIIP
Nell’aggiornamento 2022 la CIIP formula alcune proposte per l’aggiornamento degli Accordi per la Formazione del 2011: non tanti accordi ma un unico Accordo. Diverse le tematiche in cui articolare lo stesso. E rispetto ai punti, diverse le modifiche all’assetto normativo attualmente vigente per contrastare il proliferare di enti formativi privi di reale competenza e promuovere, invece una formazione relamente “efficace”.
In particolare la CIIP propone:
- Non una pluralità di Accordi ma un unico Accordo Stato Regioni per la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che contenga gli elementi organizzativi fondamentali unici e validi per tutti i percorsi formativi e a una serie di allegati con i contenuti e le modalità specifiche per la formazione delle diverse figure, comprese quelle attualmente non ricomprese negli attuali Accordi Stato Regioni (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE, addetti attrezzature, addetti lavori in quota, montaggio e smontaggio ponteggi, lavori in ambienti confinati, addetti rimozione amianto, ecc.).
- L’articolazione degli Accordi dovrebbe riguardare i seguenti argomenti:
- Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento
- Requisiti dei docenti
- Organizzazione della formazione
- Modalità formativa
- Verifica di apprendimento ed efficacia della formazione
- Verbali e rilascio attestati
- Riconoscimento della formazione pregressa
- Aggiornamenti.
Formatori e accreditamento: le proposte CIIP
CIIP propone di
- Sostituire il riferimento normativo del TUS al “soggetto formatore” con “ente formatore” per differenziare dai “docenti formatori”: obiettivo la riduzione del numero degli enti formatori autorizzati ex lege e individuazione di incompatibilità per gli enti deputati al controllo della formazione (ad esempio ASL/ATS e INAIL)
- Limitare l’ambito di competenza degli enti formatori specialisti alle sole materie di competenza e limitazione dell’ambito di competenza alla formazione delle sole proprie figure interne per Ministeri, Istituti d’istruzione, ecc. o ai propri iscritti per Ordini e collegi professionali;
- introdurre un sistema di controllo di qualità degli enti autorizzati sia sull’attività di formazione esercitata direttamente sugli enti formatori da parte delle istituzioni pubbliche che accreditano (Regioni o nuovo sistema di accreditamento nazionale) o da organismi statali deputati per il controllo dei soggetti “ope legis” (ad es. INAIL, INL); sia un controllo sull’attività di formazione direttamente in azienda da parte degli organismi di vigilanza (ASL/ATS, INL, VVF) mirato alla verifica di efficacia della formazione;
- realizzare un sistema per l’accreditamento omogeneo sul territorio nazionale e basato su effettivi principi di efficienza ed efficacia dell’attività formativa erogata, con la ridefinizione dei criteri, eventualmente ipotizzando una autorizzazione unica nazionale.
Docenti-Formatori
Secondo CIIP:
- va ristrutturata l’individuazione dei criteri mediante i quali attualmente il formatore in materia di SSL si autoqualifica, evitando di confondere quantità e qualità della sua personale formazione e sottoponendo a verifica soprattutto la sua qualificazione rispetto ad ogni singola “tematica”
- Va individuata e riconosciuta la figura dell’istruttore/addestratore per le attività pratiche
- vanno differenziati i profili professionali di docente, formatore e istruttore in funzione della scala di valutazione EQF per meglio allinearsi al sistema europeo
- i docenti dovrebbero possedere competenze tecnico-professionali adeguate in SSL nei precisi ambiti di insegnamento e al contempo competenze didattiche.
Formazione del Datore di lavoro
Per la formazione del docente, la CIIP pensa sia opportuno distinguere la formazione per tipologia di datore di lavoro destinatario:
- Titolari di grandi aziende – Amministratori delegati – Direttori generali – Direttori di stabilimento con delega: occorre per questi una formazione con un approccio culturale qualitativo con taglio prevalentemente organizzativo, gestionale, strategico, economico oltre che tecnico;
- Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti – con collaboratori: occorre una gestione dei rischi specifici presenti in queste attività lavorative( necessario un momento formativo sugli aspetti normativi, gestionali e organizzativi).
La formazione del Preposto: le proposte di CIIP
Sul Preposto, figura decisamente modificata dal DL Fiscale, il Gruppo di Lavoro CIIP ritiene che la formazione debba essere pensata per permettere a questi professionisti di rilevare le carenze dei luoghi, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; avere un quadro dei rischi e delle possibili conseguenze degli stessi; svolgere i compiti di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge dei lavoratori, sulle misure di sicurezza collettive e di protezione personale, sulle disposizioni aziendali in materia; intervenire sui comportamenti dei lavoratori e delle ditte presenti in regime di appalto.
Formazione in sicurezza: il Documento CIIP 2021
“La recente esperienza del COVID ha svelato l’esistenza di un “fabbisogno formativo” diffuso, legato a deficit e arretratezze di natura culturale oltre che scientifica, in tutta la società”
Così scrive la Consulta interassociativa per la Prevenzione “CIIP” nell’edizione aggiornata del proprio Documento dedicato alla Formazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori (datato 2015).
Il documento è stato aggiornato con proposte di aggiornamento del Sistema formativo nazionale in materia di salute e sicurezza, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni ed in particolare in quello appena trascorso (segnato dal COVID-19, ma anche dal tema della Sorveglianza sanitaria eccezionale e delle Vaccinazioni su cui la CIIP si è espressa in varie occasioni).
Vediamo quali.
Sistema Formazione: da dove cominciare?
La Consulta parte dal presupposto che la formazione per i lavoratori e per i soggetti aventi ruoli nel mondo del lavoro ha preso in questi anni una strada spesso formale e “burocratica” e non è riuscita a penetrare realmente nella conoscenza e quindi nell’evoluzione “informata” dei soggetti coinvolti.
Come quindi cambiare questo status quo?
La Consulta parte da alcune considerazioni sugli “aspetti di fondo” del Sistema Formazione.
Modifica in prospettiva del principio della formazione al lavoro sicuro e sano
La CIIP propone di cambiare il “principio della formazione al lavoro sicuro e sano”, che ne prevede la divisione temporale e concettuale in due parti: prima si forma al lavoro (quando lo si fa) e poi si danno alcune informazioni integrative su come svolgerlo in sicurezza e salute (quando lo si fa).
Secondo la CIIP bisogna invece cercare sempre di più di accostare/contemporaneizzare la formazione al lavoro e i principi di sicurezza e salute, rendendola tout court formazione al lavoro sicuro e in salute
Nella formazione attenzione non solo all’attività lavorativa
Il secondo aspetto preso in considerazione dalla CIIP riguarda i caratteri del mondo del lavoro moderno, profondamente mutato negli ultimi 20 anni nel lavoro che si fa, nei rapporti di lavoro che si hanno, nell’instabilità e nella varietà delle mansioni, nello svolgimento di attività fuori dalle sedi tradizionali, a volte scollegate da un ambiente di lavoro collettivo.
Pertanto, secondo la Consulta, la prospettiva dovrebbe essere di dedicare attenzione non solo all’attività lavorativa ed al luogo in cui la stessa si svolge ma anche al singolo lavoratore, alle sue reali conoscenze ed esperienze e quindi alle sue concrete e specifiche necessità formative.
Sperimentare la partecipazione in occasione della Formazione
Se nel secolo scorso i lavoratori in grande numero “lavoravano assieme”, oggi non è più così.
Per moltissimi, il lavoro è individuale, addirittura per molti si svolge “in solitaria” e forse un’attività formativa sarà, per un numero considerevole di soggetti, uno dei pochi momenti in cui gruppi di lavoratori si trovano realmente insieme, nel quale “sperimentare la partecipazione”.
Conoscere le conseguenze di un lavoro non svolto in sicurezza
Un aspetto di carattere tecnico individuato dalla Consulta nel procedimento formativo, è la conoscenza delle conseguenze di un lavoro svolto non in sicurezza e con modalità poco favorevoli a scongiurarne la possibile nocività: sarebbe quindi opportuno dedicare un po’ di tempo informativo/formativo a questi aspetti, non solo e non tanto illustrando statistiche sui danni in quella categoria di lavoratori quanto mostrando “plasticamente“ cosa può succedere a chi svolge quelle mansioni e perché accade (si prenda ad esempio le “storie d’infortunio” o le rappresentazioni di incidenti senza infortunio, esperienze che qua e là meritoriamente si vanno concretizzando).
Il coinvolgimento della Scuola
Secondo CIIP per un efficace processo educativo trasformativo e per l’acquisizione di una vera e propria cultura della sicurezza, non si può prescindere da un coinvolgimento della scuola che, intervenendo con strumenti adeguati nella fase di formazione generale dell’individuo, offre maggiori garanzie sull’efficacia del processo educativo.
“La formazione generale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe pertanto essere affidata alle scuole, in particolare a quelle secondarie superiori, provvedendo preliminarmente ad un’adeguata preparazione dei docenti”, scrive la CIIP. “Diversa impostazione dovrebbe essere, invece, prevista per la formazione dei professionisti che dovranno occuparsi di prevenzione in modo professionale, quali RSPP/ASPP, Medici del Lavoro, Operatori della prevenzione oppure delle diverse figure che, pur non svolgendo specifica attività professionale su questi temi, dovranno occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro con competenze e conoscenze adeguate, quali i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti ma anche i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza”.
Sistema formazione: come cambiare, le proposte di CIIP
La Consulta dettaglia nel Documento alcune proposte di intervento che riportiamo per punti, lasciando l’approfondimento specifico nel Testo.
- un unico contesto documentale, di tutte le disposizioni applicabili alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo una lettura unitaria e la definizione di corrette procedure per applicare i precetti legislativi da parte degli operatori;
- Revisione del sistema di identificazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Un nuovo sistema di accreditamento unico sull’intero territorio nazionale, specificamente mirato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- attivare un sistema di controlli più diffuso ed efficace sulla “formazione” che preveda anche sanzioni per i soggetti formatori (sospensione accreditamento, sanzioni amministrative) e sanzioni più gravi per soggetti non autorizzati che svolgono questa attività (sanzioni da individuare);
- Per le considerazioni sopra espresse sarebbe opportuno ridurre al minimo la possibilità di accedere alla formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Rendere operativo il libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 276/03 e introducendo l’obbligo di riportare su questo libretto gli esiti dei corsi realizzati, come peraltro previsto dall’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/08;
- Richiedere al legislatore di intervenire con un chiarimento formale e definitivo che riconosca la modalità della videoconferenza.
Cos’è la CIIP
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) è una associazione nata nel 1990 per volontà di alcune tra le più rappresentative Associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell’igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell’ergonomia.
CIIP rappresenta circa 15000 operatori ed esperti del settore; possiede tutte le migliori competenze ed esperienze da mettere a disposizione dei professionisti associati, di tutti i lavoratori, nonché dei consumatori, del mondo delle imprese e delle istituzioni.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
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