Comunicazione nominativi RLS, le indicazioni INAIL

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Con Circolare Inail n. 11 del 10 febbraio 2014, INAIL fa riferimento alla Comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di cui all’art. 13 del d.lgs. 106/2009, chiarendo sulla Procedura di prima comunicazione e/o di variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni.


INAIL ribadisce con la circolare 11/2014, che la comunicazione è solo telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto: tale comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.
Dall’8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione Rls; da tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura RLS .
Escluse dalla comunicazione Rls le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Sede Inail di Roma.

INAIL ricorda inoltre che dal 15 febbraio 2014 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica la denuncia nominativa all’Inail relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.
Tale denuncia, che(ai sensi dell’ art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965) il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it (servizi online- denunce).

L’Istituto sottolinea comunque che, in presenza di eccezionali e comprovati problemi tecnici che non permettano l’inserimento online dei nominativi di RLS e DNA soci, le comunicazioni andranno inviati esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema.
Fino al 14 febbraio 2014 è stabilito un regime transitorio, durante il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n. 800657657.

Per tutti i dettagli sulle procedure da seguire rimandiamo al dettaglio della circolare 11/2014 INAIL

Redazione InSic

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