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Consulente ADR: nomina ed esenzioni – Decreto 7 agosto 2023 e aggiornamenti

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 La nomina del consulente ADR è obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2023, come previsto in ADR 2019.

Come abbiamo visto con Nota del 21 dicembre 2022, n. 40141, il MIT ha indicato i casi in cui non sarebbe obbligatoria la nomina del consulente ADR e poi con Decreto 7 agosto 2023 ha regolamentato ufficialmente i casi di esenzione dall’obbligo di nomina.

Nuovi chiarimenti arrivano ora con la Circolare del 14 maggio 2024 dove il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti torna su specifici passaggi del Decreto chiarendone la portata.

  • Cosa prevede il Decreto 7 agosto 2023 e quali sono i chiarimenti forniti dal Mit con la recente Circolare 14/5/2024?

Consulente ADR: i casi di esenzione, il Decreto 7 agosto 2023

Il DECRETO 7 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti regolamenta i casi in cui non vige un obbligo di nomina del consulente ADR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il decreto riguarda (art.2) imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada: sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

In base a quali condizioni, però queste imprese sono esentate dalla nomina del consulente ADR?

Esenzioni dalla nomina del consulente ADR, per quali imprese?

In base all’art.3 sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

  • rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  • rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
    • al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
    • al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
    • al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Trasporti in colli: condizioni per esimere dall’obbligo del consulente ADR

L’articolo 4 regolamenta il caso di esenzione di quelle imprese che effettuano trasporti in colli a specifiche condizioni:

  • per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
  • ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
  • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto.

Devono invece nominare un consulente ADR le materie appartenenti alla classe 7.

Spedizioni occasionali: condizioni per esimere dall’obbligo del consulente ADR

L’articolo 5 esenta dall’obbligo di nomina del consulente ADR i casi di spedizioni occasionali, ovverosia operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di queste condizioni:

  • le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  • le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  • il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

L’articolo 6 esenta dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza, le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Obblighi del legale rappresentante: notifiche, formazione e responsabilità

L’articolo 7 e 8 del Decreto fissano obblighi per il legale rappresentante dell’impresa

  • se intende avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza: dovrà assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
  • è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente;
  • nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica: deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Consulente ADR: la Circolare del 14 maggio 2024, i chiarimenti su nomina ed esenzioni

La Circolare tocca alcuni punti del Decreto 7 agosto 2023 (di seguito, il “Decreto”):

  • L’ambito di applicazione (art.2 del Decreto);
  • Casi di esclusione o esenzione totale (art. 3 del Decreto);
  • Casi di esenzione parziale (art. 4 del Decreto);
  • Forma del registro (art.4 del Decreto);
  • Spedizioni occasionali (Art. 5 del Decreto);
  • Esenzioni per esclusione (art.6);
  • Prescrizione di sicurezza e formazione (Art.7);
  • Responsabilità del vettore (art.8).

Esenzioni ADR: a chi si applica Decreto 7 agosto 2023

In base al Decreto, sono esenti dall’obbligo di nomina del consulente ADR oltre alle imprese indicate all’art.2.

Il MIT specifica però ulteriormente nella Circolare, che sono esentate anche le imprese che siano:

  • operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione,
  • installatori di impianti o simili, se tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Il MIT chiarisce che per “merci pericolose” si intendono anche rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.

Inoltre:

  • Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente, le imprese intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose;
  • Le esenzioni agli articoli 3, 4 e 5, non sono esclusive: le imprese possono rientrarvi durante l’anno solare e nel caso di esenzioni per condizioni diverse dovranno compilare registri separati o un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività sono riportate in modo separato e sono facilmente deducibili.

Esclusione o esenzione totale dall’obbligo di avere un Consulente ADR

In base all’art. 3 del D.M. 7 agosto 2023 sono escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3 di ADR, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6.

Il MIT aggiunge due considerazioni: sono escluse dall’obbligo di nomina di un consulente anche le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose:

  • integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 (come, ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598) oppure in altra sezione dell’ADR (ad esempio, sez. 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5);
  • esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

Chiarimenti MIT su registro, formazione e spedizioni occasionali

Ulteriori chiarimenti vertono (punti 4,5 e 6 della Circolare) su altri istituti regolati nel Decreto.

  • Il Registro delle operazioni (art.4 e 5 del Decreto) :può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni minime richieste all’art.4., informazioni che devono essere estrapolabili facilmente.
  • Spedizioni occasionali: Sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall’art. 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell’arco dell’anno solare.
  • Esenzione per esclusione L’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori con casi di esenzione (il MIT indica allora alcune “situazioni tipo”
  • Sicurezza e formazione– Art.7 del D.M.: il MIT: la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.
  • Inoltre, si aggiunge che l’attività formativa può essere erogata da docenti in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività.
  • È ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it