Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: compiti e responsabilità

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In questo aggiornamento approfondiamo sulla figura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: la figura, i compiti, gli obblighi e le responsabilità, attraverso il volume “Guida per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

Nei prossimi giorni arricchiremo la Scheda con i differenti obblighi della figura in cantiere.

CSE: il significato e la figura di cantiere

Il coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, come già previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 494/96 e ribadito dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, già predisposto dal coordinatore per la progettazione, e dei piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici.

Compiti del CSE: la normativa

Molti di questi adempimenti, anche se previsti dalla legislazione precedente al recepimento delle direttive comunitarie, ed in particolare dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 164/56 e quindi risalenti a più di cinquanta anni, sono ancora pienamente in vigore, in quanto riproposti integralmente o con leggere modifiche in numerosi articoli ed allegati del D.Lgs. 81/08.

Alcuni di questi obblighi potrebbero, a prima vista, sembrare soltanto formali e burocratici mentre invece sono di fondamentale importanza per garantire in cantiere il rispetto delle norme di sicurezza e di salute nei riguardi dei lavoratori.

I compiti del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Nell’espletamento di questa attività di controllo il coordinatore ha anche e soprattutto l’obbligo di verificare l’ottemperanza da parte del

  • committente;
  • impresa esecutrice dei lavori;
  • direttore tecnico di cantiere;
  • e degli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi

dei molteplici obblighi relativi

  • alla denuncia agli organi di controllo di macchine ed impianti soggetti a specifica omologazione;
  • all’invio di notifiche e comunicazioni agli organi di vigilanza;
  • ed alla acquisizione e tenuta in cantiere di registri, autorizzazioni, documentazioni, certificazioni e calcolazioni.

Coordinatore per l’esecuzione: cosa deve sapere? Le competenze

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quindi, in considerazione dei requisiti di cultura ed esperienza specifica che sicuramente possiede nel campo della sicurezza e per le funzioni di controllo e di supervisione che viene ad assumere nei riguardi delle diverse figure professionali operanti nel cantiere, deve necessariamente essere a conoscenza di tutte le procedure previste dalla legislazione vigente, relativamente a certificazioni, documentazioni, progettazioni e verifiche di impianti, macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Le responsabilità del CSE

Le responsabilità del coordinatore si manifestano ancora più pesantemente nel caso di infortunio causato da attrezzature di lavoro per le quali non era stato rispettato quanto espressamente previsto dal legislatore, in quanto, in seguito a specifica contestazione da parte del giudice, il coordinatore non può giustificarsi, dichiarando di non essere a conoscenza che per quella macchina, impianto o dispositivo era previsto uno specifico collaudo, progettazione o certificazione.

È necessario che il coordinatore effettui questo controllo non solo per evitare responsabilità penali nel caso dovesse avvenire qualche infortunio in cantiere, ma anche per evitare al committente ed all’impresa esecutrice dei lavori il pagamento di ammende, per la mancata ottemperanza a questi obblighi, che già piuttosto rilevanti con la precedente legislazione, sono state ancor più inasprite con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, integrato dal D.Lgs.

Nei prossimi giorni, l’articolo verrà integrato con nuovi aggiornamenti sugli obblighi del CSE in cantiere .

Quesito – Verifica della formazione in cantiere: i compiti del CSE

  1. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE può eseguire controlli sulla formazione del personale delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi? E in caso affermativo, con quali modalità devono avvenire?

    Sì. Premesso che le imprese esecutrici devono allegare al proprio POS la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere, il CSE può chiedere chiarimenti sugli attestati comprovanti l’informazione e la formazione di cui sopra.
    Inoltre, il CSE dovendo verificare, durante le sue visite in cantiere, il grado di applicazione delle misure di salute e di sicurezza, può ravvisare carenze formative nel personale di un’impresa esecutrice e, allo scopo di rimediarvi, può agire con varie modalità:
    – qualora non li possegga già, chiedere copia degli attestati di formazione;
    – tenere personalmente, o per il tramite di un collaboratore, specifici incontri di formazione su particolari argomenti; a tali incontri, da tenere preferibilmente ma non necessariamente presso il cantiere, devono partecipare i lavoratori carenti individuati dal CSE i quali non possono rifiutarsi di partecipare;
    – in alternativa all’alinea precedente, chiedere per iscritto all’impresa di far frequentare ai lavoratori carenti un corso su particolari argomenti e di inviargli la documentazione attestante ciò;
    – informare il committente o il responsabile dei lavori.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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