Corpo VVF e nomina degli RLS

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Chiudiamo l’analisi degli interpelli del 6 ottobre 2014 con l’interpello n. 16/2014 relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


Il Quesito
l’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco chiede al ministero, se con il passaggio del Corpo VVF al regime di diritto pubblico “si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza: ciò in quanto non potendo operare le Rappresentanze Sindacali Unitarie“, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all’interno delle RSU.
In particolare, l’Amministrazione
– non “riconoscerebbe” i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati – ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 – non sottoponendoli, tra l’altro, alla prescritta formazione
– considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Il sindacato chiede di conoscere l’orientamento della Commissione al riguardo, e se la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.

Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione Interpelli richiama la normativa di riferimento in materia di elezione di RLS (art. 47 del Testo unico di Sicurezza) e con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori ricorda che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda.
Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente contrattazione ha superato i termini di efficacia, secondo la Commissione continua a operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo 1, Capo III, Sezione VII)
Nel caso prospettato (che la Commissione Interpelli riconosce come “peculiare” in quanto consistente in una situazione – di particolare complessità – di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico) ove mancano le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda, ai quali si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008): costoro svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 16/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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Redazione InSic

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