Nell’articolo che segue vediamo come iscriversi all’elenco e chi è l’esperto di Radioprotezione, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità e gli ultimi provvedimenti in merito ai requisiti professionali e alla formazione in base alla disciplina del D.Lgs. n.101/2020. Per quanto riguarda l’abilitazione, gli esami, i requisiti professionali e l’aggiornamento consulta il nostro aggiornamento sull’iscrizione professionale all’Albo ministeriale degli Esperti in Radioprotezione alla luce dell’emanazione del DM9/8/2022.
Nell'articolo
Esperti di radioprotezione: la normativa di riferimento, il D.Lgs. n.101/2020
Il 12 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 il decreto legislativo 101 del 31 luglio 2020, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
A distanza di quasi sette anni dalla direttiva 2013/59/Euratom il D.Lgs. 101/20 – vedi il nostro approfondimento (suddiviso in diciassette Titoli e composto di 245 articoli e 35 Allegati) ne recepisce le disposizioni, portando a compimento il complesso iter di riordino della normativa del settore, con particolare riferimento sia all’esposizione medica, sia ai lavoratori esposti professionalmente, sia alla popolazione.
La precedente normativa di riferimento in materia di protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ossia il D.Lgs. 230/95, aveva subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni per adeguare la legislazione nazionale a quella europea. Con questo ultimo passo il legislatore ha avvicinato il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti a quello generale previsto nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, uniformandolo allo schema della direttiva quadro europea 89/391/CEE.
Esperto di Radioprotezione: qual è il suo ruolo, quali le responsabilità?
Il D.Lgs. 101/20 riordina e armonizza la normativa in particolare sotto il profilo delle responsabilità. L’articolo 108 definisce come obbligo non delegabile del Datore di Lavoro (DDL) la valutazione preventiva ex art. 109 (corrispondente all’art. 61 del D.Lgs. 230/95).
La figura incaricata di fornire al DDL indicazioni in merito è l’Esperto di Radioprotezione (ERP, ex art. 128 del D.Lgs. 101/20, che sostituisce l’Esperto Qualificato ex art. 77 del D.Lgs. 230/95), figura chiave nel contesto della radioprotezione, tanto da essere l’unico soggetto titolare alla valutazione del rischio la cui nomina risulta essere obbligo non delegabile del DDL.
Prima dell’inizio delle attività disciplinate dal decreto, l’ERP deve redigere e firmare la relazione preventiva ex art. 109; da parte sua il DDL deve acquisire la relazione e sottoscriverla, atto precedentemente non previsto dal D.Lgs. 230/95: in questo modo l’ERP è equiparato, dal punto di vista delle responsabilità, alle altre figure incaricate della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08. La Relazione ex art. 109 costituisce appunto il documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08) per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti.
Esperto di Radioprotezione: quali sono i suoi compiti e le sue mansioni?
Le altre mansioni dell’ERP in materia di protezione contro le radiazioni sono riconfermate, per cui:
• mantiene il ruolo dell’Esperto Qualificato del D.Lgs. 230/95, con maggiori compiti rispetto alla direttiva 2013/59/Euratom, come ad esempio la valutazione delle dosi dei lavoratori.
• ha un ruolo (più esplicitato) nel processo di ottimizzazione della protezione: l’ERP deve fornire al DDL indicazioni affinché adotti misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione alla luce del Titolo I.
• indica il “vincolo di dose”: il valore di dose individuale che non deve essere superato in fase di progettazione, e che deve essere chiaramente inferiore al limite di legge. Viene proposto dall’esercente o dal datore di lavoro su indicazione dell’ERP e sotto la supervisione dell’autorità competente che emana l’atto autorizzatorio o riceve la notifica (articolo 5 comma 3), ossia, ad esempio, il Ministero dello sviluppo economico o il Prefetto, che valutano la corretta applicazione del principio di ottimizzazione.
• indica anche il vincolo di dose per la protezione della popolazione: anche in questo contesto l’unico responsabile è il DDL, coerentemente con l’approccio della direttiva quadro 89/391/CEE, mentre l’ERP ha il compito di esprimere pareri e fornire una consulenza.
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