Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022 rubricato come Decreto “Aggiornamento professionale” che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale.
Il Decreto sostituirà l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato XXI del Decreto 101/2020, il Decreto Radiazioni Ionizzanti.
In questo articolo vediamo il contenuto del Decreto e tutti gli atti di modifica intervenuti oltre agli altri aggiornamenti sulle abilitazioni di medici ed esperti in radioprotezione.
Nell'articolo
Esperti in Radiazioni: iscrizione, formazione ed esami
Il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022, entra in vigore il 1° Gennaio 2023 in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale in base a specifici orientamenti (vedi più in fondo il testo dell’art. 129) .
Requisiti e formazione Esperti in Radiazioni: il D.Lgs. 101/2020
Art. 129 Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78). ... 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalita' di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri: a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti; b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado; c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari; e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti; f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto; g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) un componente designato dal Ministero della salute; 3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 4) un componente designato dall'INAIL; 5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
DM 9/8/2022 il testo del Decreto
Di seguito il testo del DiM 9/8/22 ed un sunto dei passaggi principali.
Requisiti di iscrizione all’elenco degli Esperti di radioprotezione
Per essere iscritti all’elenco occorre (art. 2 del DiM 9/8/22) che gli aspiranti:
- a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
- c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
- d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente Commissione di cui all’articolo 3;
- e) non siano stati cancellati dall’elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.
L’elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione
L’abilitazione è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9, 10, 11 e 12 del DIM 9/8/22.
Abilitazione professionale ed esami – DD 7/2022
Per abilitarsi, l’aspirante esperto deve presentare domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto direttoriale 7/2022 (vedi sotto).
Il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) ed e) ed i titoli in dicati in c) e di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.
Alla domanda di ammissione all’esame è allegato il certificato del master che riporti l’effettuazione del tirocinio previsto in art. 8 comma 2 del DIM 9/8/22.
Le Abilitazioni sono di tre gradi e si distingue l’abilitazione sanitaria (si veda l’art.8).
Tipologie di abilitazioni come Esperto di Radioprotezione e titoli professionali
- Per l’abilitazione di primo grado serve:
- almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
- almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
- Per l’abilitazione di secondo grado:
- laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
- per l’abilitazione di terzo grado sanitario:
- laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
- per l’abilitazione di terzo grado:
- laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.
Esami per l’abilitazione come Esperto in radioprotezione
Il contenuto dell’esame è regolato all’art.9-12 del Dim 9/8/2022 che dettagliano i contenuti dell’esame e le conoscenze da verificare nei candidati all’abilitazione per l’elenco degli Esperti in radioprotezione riconosciuti dal Ministero.
- L’art. 9 riguarda l’esame per l’abilitazione di primo grado,
- l’art. 10 quella di secondo grado,
- l’art. 11 di terzo grado sanitario
- l’art.12 quella di terzo grado.
Iscrizione nell’elenco di soggetti abilitati post esame di abilitazione
Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla Commissione possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 7/2022 e previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Aggiornamento degli Esperti di Radioprotezione
Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione e dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.
Aggiornamento professionale e documentazione
In base all’art.13 comma 1 bis gli esperti di radioprotezione devono documentare l’aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività di docenza svolte e per i master valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
DM 9 agosto 2022: tutti gli aggiornamenti
In questa pagina riportiamo tutti gli aggiornamenti al DM 9 agosto 2022 che riguarda l’abilitazione degli Esperti in Radioprotezione.
Aggiornamenti al DM 9 agosto 2022 – in sintesi
La disciplina del Decreto 9 agosto 2022 è stata aggiornata con (in ordine cronologico):
- DD del 19 marzo 2024 n.23 – (Applicativo “Abilitazione medici ed esperti”)
- Decreto Direttoriale n.61 del 19/05/2023 : iscrizione dei dichiarati “abilitati”
- Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 che in attuazione dell’art.6 del decreto 9 agosto 2022 indica le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione 2023 per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.
- Circolare n.21 del 16 novembre 2022 del Ministero del lavoro che fissa dal 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore del Decreto e fornisce alcuni chiarimenti.
- Decreto Direttoriale n. 7 del 24 marzo 2022: Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione 2022 per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione.
- Comunicazione 26 marzo 2021: il nuovo modello per presentare l’istanza di iscrizione negli elenchi nominativi degli Esperti di radioprotezione e dei Medici autorizzati.
Di seguito l’analisi di tutti i provvedimenti in materia
Decreto direttoriale n.61 del 19 maggio 2023
Con Decreto Direttoriale n.61 del 19/05/2023 il Ministero del lavoro regola ancora le modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto 9 agosto 2022, che prevede un decreto che regoli l’iscrizione di coloro i quali sono stati dichiarati abilitati dalla commissione.
Il Decreto regola all’articolo 1 la Presentazione della domanda, in bollo, per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione attraverso il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’articolo 2 indica la documentazione da presentare:
- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le
modalità indicate nel modulo di domanda; - c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;
- d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.
Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 – come presentare le domande di ammissione all’esame 2023 di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione?
Con Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 il Ministero, in attuazione dell’art.6 del decreto 9 agosto 2022 indica le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.
La domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di
radioprotezione va presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Esperti di radioprotezione”.
Come inviare la domanda di ammissione all’esame?
Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
Entro quando presentare la domanda di ammissione all’esame 2023?
La presentazione della domanda va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente
l’anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare. I candidati dovranno specificare tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.
Il modello di domanda è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.
Documentazione da allegare alla Domanda di ammissione all’esame di radioprotezione 2023
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in
favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda; - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.
I requisiti di partecipazione all’esame per esperto in radioprotezione
Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INA
Esperto in radiazioni ionizzanti – chi è, cosa fa e la normativa
Sulla figura dell’esperto in radioprotezione suggeriamo i seguenti approfondimenti:
- Esperti di Radioprotezione: ruolo, compiti, responsabilità
- Esperto in Radioprotezione: il Decreto 9 agosto 2022 “Aggiornamento professionale” (e le sue modifiche)
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