Lavoratore, Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente. Sono queste le principali figure coinvolte nella gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciascuna di esse, il Testo Unico di Sicurezza fornisce una precisa definizione, specifici compiti e connesse responsabilità. Vediamole nel dettaglio.
Nell'articolo
Le figure della sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 (T.U.S.L. – Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro) individua una serie di figure chiave che hanno – ognuna per quanto di sua competenza – uno specifico ruolo nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Lavoratore
Il lavoratore è definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come:
- la persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
La definizione di lavoratore che viene data dal D.Lgs. 81/2008 è dunque comprensiva di tutte le tipologie contrattuali, autonome o subordinate, anche flessibili; viene fatta eccezione solo per il lavoro domestico.
Il lavoratore è il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, ma è subordinato, nello svolgimento della prestazione lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore. Il vincolo di subordinazione lo obbliga ad adottare i metodi, le disposizioni e le misure preventive disposte dall’azienda.
Il lavoratore, in quanto garante della propria e altrui sicurezza, ha una responsabilità sanzionata penalmente, collegata agli “effetti delle sue azioni od omissioni”.
Il datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/08 definisce nel dettaglio la figura del datore di lavoro, all’art. 2, comma 1, lett. b):
- «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il D.Lgs. 81/08 specifica inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il dirigente
Il D.Lgs. 81/2008 definisce il dirigente come:
- “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro condivide con i dirigenti il corposo elenco di obblighi di cui all’art. 18, comma 1 del TUSL.
Il preposto
Il D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come:
- “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lett. e).
Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del dirigente, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è, secondo la previsione del D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f):
- la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Il servizio di prevenzione e protezione ai sensi della successiva lett. l) è: “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Nonostante la centralità del ruolo ricoperto, il RSPP non rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza: la sua condotta, pertanto, non è direttamente sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e la collaborazione del datore di lavoro non determina la condivisione anche delle relative responsabilità.
Tuttavia, in caso di infortuni sul lavoro causati dall’omessa o insufficiente predisposizione di mezzi di prevenzione e protezione, in presenza di rischi derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa, non individuati dal SPP, si potrebbe attribuire a carico dei componenti del Servizio (RSPP e ASPP) un profilo di colpa specifico, qualora si dimostrasse la sussistenza dell’elemento soggettivo colposo con riferimento all’evento lesivo verificatosi.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
L’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) viene definito come:
- la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lett. l)”.
L’addetto non è una figura obbligatoria: il RSPP può essere l’unico componente del servizio di prevenzione e protezione oppure essere coadiuvato, secondo le esigenze specifiche dell’impresa, da uno o più addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) facenti parte del servizio.
L’ASPP riveste quindi un ruolo di collaboratore del RSPP e perciò si trova in una posizione a questi analoga, ma con minori responsabilità.
Il medico competente
Il D.Lgs. 81/2008 definisce il medico competente come:
- “il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti all’art. 38, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal TUSL (art. 2, comma 1, lett. h).
Le funzioni del medico competente previste dal D.Lgs. 81/2008 possono essere raggruppate in tre categorie di compiti: professionali, informativi e collaborativi.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Sempre come previsto dal D.Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è:
- la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lett. i).
Tale figura è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.
Il RLS deve avere accesso, per l’espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti:
- le sostanze pericolose,
- le macchine,
- gli impianti,
- l’organizzazione e gli ambienti di lavoro,
- gli infortuni e le malattie professionali.
Quando il RLS può essere ritenuto penalmente responsabile?
Il RLS è penalmente responsabile quando, nell’ambito delle sue funzioni, induca intenzionalmente in errore il datore di lavoro, ad esempio, nell’ipotesi di valutazione dei rischi volutamente errata (dolo), ovvero colposamente cagioni un infortunio, purché vi sia, in tal caso, un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo del RLS.
Un altro caso in cui il RLS può incorrere in sanzioni penali è quello inerente alla violazione del divieto contenuto all’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al rispetto del segreto industriale in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Gli Addetti alle emergenze: Addetti antincendio e Addetti al primo soccorso
All’articolo 18, comma 1, lettera b), il D.Lgs. 81/08 indica – tra i vari obblighi a carico del datore di lavoro – anche quello di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Tali lavoratori, fondamentali in caso di emergenza, devono:
- essere formati,
- disporre di attrezzature adeguate,
- essere in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Le figure della Sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08: tutto quello che devi sapere
A cosa serve conoscere le figure chiave della sicurezza sul lavoro?
Definire in modo chiaro e dettagliato le varie figure coinvolte nel Sistema di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., permette di conoscere ruoli, compiti e responsabilità, assicurando che tutte le attività di prevenzione e protezione siano coordinate e svolte nel modo più efficace.
Cos’è l’Organigramma della sicurezza?
Un organigramma aziendale è uno strumento utile per chiarire “chi fa cosa” all’interno di un’organizzazione. Esso consente di mappare tutte le figure coinvolte nei processi lavorativi, mostrando chiaramente i rapporti gerarchici, le responsabilità e le modalità di interazione tra i vari ruoli. Questo strumento si rivela essenziale, specialmente in ambito di sicurezza sul lavoro, per garantire che ogni membro del team sappia esattamente quale è il suo compito e a chi fare riferimento per la gestione delle emergenze o delle questioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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